Fatto
1. L'8 gennaio 2007, in Genova, Salvatore ZEDDA, alla guida di un'autovettura, veniva coinvolto in un incidente stradale. A seguito dell'intervento di personale del Corpo di Polizia Municipale, il medesimo, sottoposto ad accertamento quali-quantitativo dello stato di alcoolemia ai sensi dell'articolo 186 comma 4 cod. strad. mediante analisi dell'aria alveolare espirata (art. 379 reg. es. cod. strad.), veniva riscontrato avere un valore della concentrazione di alcool superiore al limite di 0,5 grammi per litro; concentrazione risultante da due misurazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo superiore ai 5 minuti, come previsto dalla disposizione regolamentare. Precisamente, risultava positivo alle ore 23,20 (tasso 1,47 g/1) ed alle ore 23.46 (tasso 1,46 g/1). Accertato il superamento del tasso alcoolemico previsto dalla legge, ed essendo lo Zedda considerato in stato di ebbrezza con conseguente integrazione del reato di cui all'art. 186 comma 2 cod. strad., veniva redatto alle ore 00,05 del 9 gennaio 2007 verbale di accertamento-contestazione. Con separato verbale, si dava atto della identificazione dell'indagato e della nomina da parte dello stesso del difensore di fiducia nella persona dell'avv. Giovanni Ceriana del Foro di Genova, presso il quale lo Zedda eleggeva il domicilio.
2. Ricevuta la notizia di reato, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova richiedeva in data 12 febbraio 2007 l'emissione di decreto penale di condanna al pagamento della somma di euro 4 66 di ammenda; la richiesta veniva depositata in data 15 febbraio 2007 presso la cancelleria del Giudice per le indagini preliminari, che, il 28 febbraio successivo, emetteva il provvedimento richiesto; il decreto, depositato in data 1° marzo 2007, veniva notificato allo Zedda e al difensore fiduciario.
3. Avverso il decreto di condanna veniva proposta tempestiva opposizione dal difensore fiduciario. Nell'atto di opposizione il difensore, munito di procura speciale, formulava richiesta di giudizio abbreviato, eccependo nel contempo, la nullità ex artt. 178 comma 1, lett. c) e 180 c.p.p. per l'inosservanza degli artt. 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p., non essendo stato lo Zedda avvisato dalla polizia municipale della facoltà di farsi assistere da un difensore al nonché analoga nullità per l'inosservanza dell'art. 366 c.p.p., in quanto, trattandosi di atto cui il difensore aveva diritto di assistere, era stato omesso il deposito degli atti entro il termine di legge, con conseguente mancato avviso al difensore di tale formalità. Concludeva chiedendo, in via preliminare, in dipendenza dalla rappresentata nullità, la revoca del decreto penale opposto e la pronuncia di sentenza di proscioglimento o, in subordine, il giudizio abbreviato.
4. Il G.i.p., con ordinanza in data 26 maggio 2008, inviava l'atto di opposizione del difensore, "per il parere", al P.m.; il quale, in pari data, disponeva accertamenti a mezzo p.g. al fine di "verificare se [fosse] stato dato avviso allo Zedda della facoltà di farsi assistere dal difensore". Ottemperando a tale ordine, l'organo accertatore comunicava in data 20 giugno 2008 che l'agente operante "a distanza di un anno e mezzo dall'evento in trattazione non ricorda se sia stato dato verbalmente avviso al Sig. Zedda della facoltà di farsi assistere dal suo difensore al momento dell' accertamento". Il G.i.p., quindi, con sentenza in data 10 luglio 2008, in accoglimento della preliminare richiesta difensiva (e, per quanto attestato in sentenza, sull'accordo del p.m., che in data 20 giugno 2008 avrebbe "chiesto l'accoglimento dell' eccezione sollevata dallo Zedda e la conseguente dichiarazione di non doversi procedere nei confronti di quest'ultimo"), pronunciava, "visto l'art. 425 c.p.p.", sentenza di "non doversi procedere", riconoscendo fondata l'eccezione di nullità, tempestivamente dedotta in quanto sollevata "con il primo atto utile difensivo, e cioè con l'opposizione a decreto penale".
5. Avverso detta sentenza il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Genova proponeva ricorso per cassazione. Denunciava, quale primo motivo di ricorso, l'inosservanza degli artt. 192 e 507 c.p.p., 186 cod. strad., 114 disp. att. c.p.p. e 354 c.p.p. In particolare, contestava che il verbale contenente gli esiti dell'alcooltest fosse soggetto al deposito previsto dall'art. 366 c.p.p.; deduceva la tardività dell'eccezione di nullità formulata dal difensore "poiché proposta per la prima volta dall' imputato solo in sede di opposizione al decreto penale"; eccepiva l'omissione del doveroso accertamento sulle modalità dell'atto di p.g. che il G.i.p. avrebbe dovuto svolgere ai sensi dell'art. 507 c.p.p., sentendo i verbalizzanti, prima di dichiararne la nullità; criticava, infine, la valutazione probatoria operata dal G.i.p., il quale non avrebbe tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità consolidato secondo cui l'accertamento dello stato di ebbrezza può essere effettuato non solo sulla base dell'esito dell'analisi alcoolemica secondo la procedura di cui all'art. 379 reg. es. cod. strad., ma anche sulla scorta di ulteriori evidenze. Con un secondo motivo di ricorso, denunciava la mancanza di motivazione sul medesimo punto e la manifesta illogicità della motivazione nel suo complesso. 6. Il ricorso veniva assegnato alla Quarta sezione penale e trattato all'udienza del 9 dicembre 2009. 7. In data 26 ottobre 2009 l'imputato depositava memoria in cui venivano sostanzialmente reiterate le doglianze difensive proposte avverso il decreto penale di condanna nonché contestati i motivi di impugnazione, con richiesta, in via principale, di rigetto del ricorso e, in subordine, di rimessione del ricorso alle Sezioni Unite. 8. La Quarta sezione, dato atto delle argomentazioni addotte dalle parti, qualificata come a regime intermedio la nullità derivante dall'omesso avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore, rilevava, senza prendere posizione sul punto, l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla questione se la parte possa eccepire tale nullità al momento del compimento del primo atto successivo del procedimento, oppure se, ai sensi del primo periodo dell'art. 182 comma 2 c.p.p., debba eccepirla prima del compimento dell'atto o, se ciò non sia possibile, immediatamente dopo. Rimetteva quindi il ricorso alle Sezioni Unite, a norma dell'art. 618 c.p.p.
9. Il Presidente Aggiunto, con decreto del 27 gennaio 2010, assegnava il ricorso alle Sezioni unite penali, fissando per la sua trattazione l'odierna udienza camerale. 10. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione depositava in data 3 marzo 2010 le sue requisitorie, chiedendo l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata, sostenendone l'abnormità, in quanto emessa de plano dopo l'opposizione a decreto penale. 11. In data 23 marzo 2010 il difensore dell'imputato, avv. Salvatore Staiano, ha depositato "Note di udienza".
Diritto
1. Pregiudiziale alla risoluzione della questione di diritto per la quale il ricorso è stato devoluto alle Sezioni Unite è l'esame di quella relativa all'abnormità della sentenza impugnata, in quanto emessa de plano dopo l'opposizione a decreto penale, sostenuta dal Procuratore generale nella sua requisitoria scrìtta. 2. Occorre precisare che nel caso in esame il Giudice per le indagini preliminari ha emesso una sentenza che nell'ultimo passaggio del "Rilevato" formalmente richiama l'art. 129 c.p.p., mentre nel dispositivo sono contenuti il riferimento all'art. 425 c.p.p. e la statuizione di "non doversi procedere" non accompagnata da alcuna specifica formula liberatoria (pur potendosi ricavare dal contenuto del provvedimento che, stante la ravvisata nullità dell'alcooltest, il G.i.p. abbia ritenuto l'insussistenza del fatto-reato, per insanabile carenza probatoria). 3. Va in primo luogo osservato che il riferimento all'art. 425 c.p.p. appare palesemente erroneo, trattandosi di disposizione che si riferisce alla sentenza emessa all'esito di udienza preliminare, ed alla quale, a ragione, si collega la peculiare statuizione di "non luogo a procedere". Inoltre, non può dirsi formalmente corretta la statuizione di "non doversi procedere" in luogo della statuizione di "assoluzione", trattandosi di pronuncia sul merito dell'azione penale (v. al riguardo la distinzione terminologica tra gli artt. 529, 530 e 531 c.p.p.). Si tratterebbe comunque di una sentenza appartenente al genus "proscioglimento" pronunciata ex art. 12 9 c.p.p. al di fuori della udienza preliminare (v. infatti per tale espressione l'art. 459 comma 3 c.p.p. proprio in tema di procedimento per decreto penale), destinata a divenire, in mancanza di impugnazione, irrevocabile; a differenza di quanto è da dire per le sentenze di "non luogo a procedere".
4. Accertato dunque che con la sentenza impugnata il G.i.p., al di là delle accennate ambiguità espressive, ha inteso emettere una sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p., occorre ora vedere se egli ne avesse il potere, quesito risolto in senso negativo dal Procuratore generale requirente, che ha per tale ragione sollecitato l'annullamento senza rinvio della sentenza.
5. Sul tema sono da registrare orientamenti discordanti nell'ambito della giurisprudenza di legittimità 5.1. Da un lato, si è affermato (Sez. Ili, n. 8838, ce. 20 novembre 2008, ric. Budel) che costituisce legittimo esercizio dei poteri previsti dalla legge la sentenza con la quale il giudice per le indagini preliminari, investito di richiesta di giudizio immediato da parte dell'opponente a decreto penale, pronunci sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (nella specie, per estinzione del reato per prescrizione maturata antecedentemente alla data di emissione del decreto penale); in senso conforme, in presenza di cause di estinzione del reato, Sez. Ili, n. 979, ce. 10 giugno 1992, ric. P.m. in proc. Bonfante; Id., n. 444, ce. 10 marzo 1992, ric. P.m. in proc. Calza). 5.2. Dall'altro, si è ritenuto (Sez. Ili, n. 20115, ce 16 marzo 2004, ric. P.m. in proc Prevedello) che, nella situazione anzidetta, il giudice per le indagini preliminari non può adottare de plano una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., dovendo egli emettere il decreto di giudizio immediato, in quanto l'esigenza di immediatezza nella declaratoria di una causa di non punibilità deve pur sempre trovare attuazione nelle forme ordinarie e nel rispetto del contraddittorio e dei diritti delle parti; con la precisazione (Sez. V, n. 15085, ce. 27 gennaio 2003, P.m. in proc. Grisotto) che una simile sentenza deve ritenersi abnorme, dato che il g.i.p. ha il potere di pronunciare sentenza ex art. 129 c.p.p. allorché debba delibare la richiesta del p.m. di emissione di decreto penale ma non quando, emesso tale decreto, sia investito dell'opposizione con richiesta di giudizio immediato.
6. Giova innanzi tutto richiamarsi alla sentenza delle Sezioni unite n. 12283 emessa alla ce del 25 gennaio 2005, ric. P.m. in proc De Rosa, con la quale si è chiarito che l'art. 129 c.p.p. "non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore, inteso quale occasione [...] ^atipica' di decidere la res iudicanda, rispetto a quello che gli deriva dalle specifiche norme che disciplinano i diversi segmenti processuali"; dettando invece "una regola di condotta o di giudizio, la quale si affianca a quelle proprie della fase o del grado in cui il processo si trova", che, "sotto il profilo dei tempi e dei modi di applicazione, deve trovare attuazione nel corso delle fasi e dei gradi del processo e nell'ambito della corrispondente disciplina prevista, alla quale [il giudice] deve uniformarsi".
7. Nell'ambito del procedimento monitorio, la facoltà del giudice per le indagini preliminari, che ritenga di non aderire alla richiesta di decreto penale del pubblico ministero, di "pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell' art. 129" è prevista dall'art. 459 comma 3 c.p.p. Come osservato dalla sentenza De Rosa sopra citata, questa previsione, consentendo al giudice di emettere una simile sentenza con procedura de plano, rappresenta una "eccezione al sistema, giustificata dalla particolare tipologia del rito che governa il procedimento per decreto, contrassegnato dall 'assenza di contraddittorio". 8. Peraltro, una volta che il giudice abbia emesso il decreto di condanna, in accoglimento della richiesta del p.m., le successive fasi sono rigidamente scandite dalla procedura dettata dal codice in relazione alle scelte fatte dal condannato: in caso di opposizione, a seconda delle opzioni formulate dall'opponente, il giudice emette decreto di giudizio immediato ovvero provvede agli adempimenti connessi alla richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p. o di oblazione (art. 464 c.p.p.); in caso di inerzia, o di opposizione inammissibile, il giudice ordina l'esecuzione del decreto di condanna (art. 4 61 comma 5 c.p.p..). 9. Di conseguenza, dopo che il decreto di condanna sia stato emesso, il giudice per le indagini preliminari è spogliato dì poteri decisori sul merito dell'azione penale, incombendo sullo stesso, ove sia proposta opposizione, esclusivamente poteri-doveri di propulsione processuale, obbligati nell'ari e nel quomodo, con la sola eccezione rappresentata dalla decisione sulla eventuale domanda di oblazione (v. art. 464 comma 2 c.p.p.). D'altra parte dovrebbe ritenersi che tale giudice, ove poi decidesse, al di fuori dei suoi poteri, sul merito dell'azione penale, incorrerebbe anche in una violazione delle regole sulla incompatibilità, dato che l'art. 34 comma 2 c.p.p. inibisce al giudice che abbia emesso decreto penale di condanna di "partecipare al giudizio" concernente lo stesso imputato (v. specificamente Corte cost., ord. n. 126 del 2001; e in genere, sull'ampio significato del termine "giudizio", Corte cost., sent. n. 131 del 1996). Per le stesse considerazioni, dopo l'emissione del decreto penale non sono concepibili iniziative interlocutorie da parte del giudice per le indagini preliminari, come quelle dirette ad acquisire dal p.m. ulteriori elementi di valutazione, che nella specie sì sono concretate addirittura in una richiesta di "parere" al P.m. in relazione alle deduzioni svolte dall'opponente circa la nullità dell'alcooltest per mancato avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p. Al riguardo è il caso di notare incidentalmente che l'atto di opposizione, come è generale opinione, si configura come gravame puro, traducendosi in una mera richiesta di giudizio nel contraddittorio, secondo le peculiarità dei vari riti previsti dalla legge processuale in relazione all'opzione esercitata, essendo irrilevanti eventuali motivi di censura sulla statuizione di condanna (a differenza di quanto previsto nel testo originario dell'art. 509 comma secondo c.p.p. 1930, poi dichiarato illegittimo con sentenza n. 19 del 1973 della Corte cost. proprio per la incongruità di un simile onere - previsto a pena di inammissibilità - rispetto alla funzione dell'atto di opposizione); motivi dunque che, ove superfluamente apposti, il giudice in questa sede non è tenuto ad esaminare, trattandosi propriamente di mere ragioni a difesa che dovranno essere eventualmente considerate nell'ambito del giudizio conseguente all'opposizione.
10. Sotto altro aspetto, va considerato che il decreto penale non è revocabile se non nei casi tassativamente previsti dal codice (artt. 460 comma 4 e 464 commi 3 e 5 c.p.p.), posto che, in genere, salvi i mezzi di impugnazione ordinari o straordinari, non è revocabile dallo stesso giudice che l'abbia emessa ogni decisione sul merito dell'azione penale (non importa se avente la forma di sentenza o di decreto), con la limitata e ben giustificabile eccezione rappresentata dalla revoca della sentenza dì non luogo a procedere (art. 434 c.p.p.). Ora, se si ammettesse un potere del giudice di pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p. una volta intervenuta l'opposizione a decreto penale, ciò equivarrebbe a consentire una revoca implicita del decreto; come del resto è da dire nel caso in esame, nel quale il G.i.p., pur non revocando espressamente il decreto di condanna, lo ha di fatto posto nel nulla emettendo la sentenza qui impugnata.
11. A ben vedere, dunque, la constatazione della estraneità al sistema processuale di una sentenza di proscioglimento revocatoria della condanna per decreto, ad opera dello stesso giudice che quel decreto ha emesso, prescinde dallo specifico contesto, comunque anomalo, in cui una simile sentenza sia stata adottata; se cioè de plano, come nella specie, o in una sede in cui sia assicurato il contraddittorio partecipato. Ed è altrettanto indifferente che possa essere lo stesso titolare dell'azione penale a sollecitare una sentenza di proscioglimento (come sembrerebbe essere avvenuto nella specie, stando a un passaggio della sentenza impugnata, peraltro senza alcun riscontro documentale desumibile dagli atti), non potendo ciò abilitare il giudice per le indagini preliminari a revocare extra ordinem una propria statuizione di condanna; e anzi tale iniziativa del p.m. profilerebbe una inammissibile ritrattazione dell'azione penale. Ne deriva che la impropria richiesta di proscioglimento, avanzata in via prioritaria dall'imputato con l'atto di opposizione al decreto penale, non poteva in quella sede essere considerata dal G.i.p. 12. In conclusione va ritenuto che la decisione impugnata sia affetta da abnormità (v. da ultimo su tale nozione Cass., sez. un., n. 25957, ce. 26 marzo 2009, ric. P.m. in proc. Toni; Id., n. 5307, ce. 20 dicembre 2007, ric. P.m. in proc. Battistella) , per un complesso di aspetti, pur se costituenti visuali diverse di un unico vizio, attinente al profilo strutturale (o genetico): perché il giudice che abbia emesso un provvedimento decisorio sul merito dell'azione penale, assimilabile a una sentenza di condanna, quale è il decreto penale, non ha il potere di pronunciare successivamente sentenza di proscioglimento sullo stesso fatto-reato; perché tale successivo atto incide su un provvedimento definitivo, non revocabile se non nei casi tassativamente previsti dalla legge; e, infine, perché, dopo l'opposizione, il giudice per le indagini preliminari deve emettere gli atti di impulso indicati dall'art. 464 c.p.p. e in questa fase è privo del potere di pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p. In altri termini, la sentenza di cui qui si discute, pur rientrando nominalisticamente nel novero dei provvedimenti adottabili dal giudice per le indagini preliminari investito del decreto di condanna, è stata emessa nel caso in esame al di là delle ipotesi previste e, quindi, in carenza di potere, ponendosi fuori del sistema normativo.
13. Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Genova per l'ulteriore corso, dovendosi provvedere da parte del Giudice per le indagini preliminari alla fissazione della udienza per il giudizio abbreviato richiesto in sede di opposizione al decreto penale, a norma dell'art. 464 c.p.p. In questa statuizione resta assorbito il merito del ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Genova per l'ulteriore corso.