RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 giugno 2010, il Tribunale di Bari, sez. dist. di Altamura, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Grazia Di Cecca avverso la decisione del I° luglio 2009 del Giudice di pace di Altamura che l'aveva dichiarata responsabile del delitto previsto dall'art. 590 cod. pen. e condannata alla pena di giustizia. A sostegno della decisione, il Tribunale ha rilevato che l'appello era stato proposto da soggetto non legittimato perché la imputata, assistita da due difensori in primo grado, ne aveva incaricato un terzo senza la revoca dei precedenti; pertanto, la nuova nomina doveva considerasi priva di effetto ai sensi degli artt. 24 disp. att. cod. proc. pen. e 96 comma 1 cod. proc. pen. Per l'annullamento della sentenza, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e difetto di motivazione. Con il primo motivo, stigmatizza la declaratoria di inammissibilità dell'appello, evidenziando come la nomina di un terzo difensore con esplicita attribuzione al medesimo dello specifico mandato ad impugnare la sentenza di primo grado, doveva essere qualificata come comportamento concludente espressivo della sua intenzione di revocare le nomine in precedenza effettuate. La ricorrente sottolinea come un orientamento della giurisprudenza di legittimità ammetta la revoca per fatti concludenti dei difensori originari allorché, a seguito di nomina di altro legale, essi siano eccedenti rispetto al numero consentito; segnala come le sentenze in tale senso precisino che la volontà implicita di sostituzione del terzo difensore ai precedenti deve essere inequívocamente dedotta proprio dal fatto che la parte si sia avvalsa nel prosieguo del processo solo del nuovo nominato. Indi, ripropone le censure alla sentenza di primo grado già sottoposte al vaglio del giudice di appello (concernenti la inutilizzabilità delle dichiarazioni dei testi e la erronea valutazione delle deposizioni degli agenti di Polizia che avevano condotto alla condanna). Si duole, inoltre, della eccessiva sanzione inflitta ed osserva che il reato, commesso in data 3 marzo 2003, è estinto per prescrizione. 2. Il ricorso era stato assegnato alla Sezione Quarta, che lo ha rimesso alle Sezioni Unite, con ordinanza del 7 luglio 2011 n. 38713, rilevando un contrasto giurisprudenziale in ordine alla possibilità di attribuire alla nomina di un terzo difensore la valenza implicita di revoca, in deroga all'art. 24 disp. att. cod. proc. pen., di quelli già designati. Nella ordinanza di rimessione si osserva come, secondo un indirizzo giurisprudenziale, non sempre la nomina di un difensore in "esubero" rispetto al limite numerico imposto dall'art. 96 cod. proc. pen. rimane senza effetto in assenza di espressa revoca di almeno uno dei professionisti officiati in precedenza: la mancata previsione di forme particolari per la revoca del difensore di fiducia legittimerebbe, difatti, la opinione che tale scelta possa manifestarsi per fatti concludenti quando la nuova nomina riveli l'intenzione della parte di affidare al difensore scelto in eccedenza l'attività difensiva nel prosieguo del processo. Un contrapposto orientamento ha criticato tale opzione interpretativa escludendo che il disposto dell’art. 24 disp. att. cod. proc. pen. consenta di attribuire valenza alla revoca "tacita". La conclusione è giustificata, tra l'altro, dal rilievo che non sarebbe possibile stabilire quale dei due precedenti difensori verrebbe ad essere sostituito dal nuovo nominato, con conseguente instaurazione di una situazione di assoluta incertezza in ordine alla titolarità dello ufficio difensivo ed alla individuazione degli effettivi destinatari delle notificazioni. 3. Il Primo Presidente, con decreto del 27 ottobre 2011, ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissandone per la trattazione l'odierna udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La questione per la quale il ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite, implicata dal primo motivo, attiene al problema «se fa nomina di un terzo difensore di fiducia dell'imputato, in assenza di revoca espressa di afmeno uno dei due già incaricati, possa dare fuogo ad una revoca implicita di uno dei due precedenti difensori nominati». 2. L'imputata, che in primo grado dinnanzi al Giudice di pace era assistita da due difensori di fiducia, ne ha nominato un terzo (avv. Pasquale Caso) per la proposizione dell' appello, che è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale sul presupposto che l'ultimo legale non poteva, in assenza di revoca espressa dei precedenti, legittimamente rappresentare l'imputata. Attesa la fattispecie, il problema da risolvere concerne dunque, più in particolare, la validità dell'impugnazione proposta dal difensore a tale scopo nominato dall'imputato, nonostante che tale nomina comporti il superamento del limite numerico indicato dall'art. 96 cod. proc. pen. e non sia intervenuta formale revoca dei precedenti difensori di fiducia. 3. In relazione al quesito, così come devoluto, è da ricordare che già l'art. 125 del codice di rito del 1930 prevedeva un limite numerico dei difensori di fiducia identico a quello individuato dall’art. 96 del codice vigente. Difettava tuttavia, nel sistema previgente, una disposizione analoga a quella dell'art. 24 disp. att. cod. proc. pen., secondo cui la nomina di un difensore in esubero si considera senza effetto se la parte non provveda alla revoca dei precedenti. Sicché la giurisprudenza, pur essendo largamente orientata nel senso che la nomina di un nuovo difensore di fiducia non era sufficiente a far ritenere revocato implicitamente il precedente se non conteneva espressioni idonee a far desumere una volontà in tal senso, registrava un contrasto quanto all'effetto della nomina in esubero: ritenendosi, da una parte, che la nuova designazione in aggiunta al numero massimo comportasse la revoca implicita del legale nominato in data più remota (Sez. 1, n. 1156 del 31/05/1982, Rufino, Rv. 154593); dall'altra, che la revoca implicita dei precedenti difensori non potesse essere desunta dalla nomina di un difensore successivo ai primi due, ma unicamente da fatti concludenti idonei a far presumere il venir meno del rapporto fiduciario tra l'imputato e taluno di essi (Sez. 3, n. 1950 del 09/11/1964, Cicchellero, Rv. 168039). 4. Il contrasto si è riprodotto, seppure sotto altra forma, con il nuovo codice, nonostante la regola introdotta con l'art. 24 disp. att. citato. Un orientamento, che si pone in linea con la tesi della ricorrente - e che è sostenuto da Sez. 5, n. 9478 del 09/07/1998, Petronelli, Rv. 211451; Sez.5, n. 36341 del 03/10/2002, Zulianello, Rv. 222678- afferma che può presupporsi una revoca tacita del mandato defensionale per fatti concludenti nel caso in cui un imputato, senza dismettere l'incarico al precedente legale, ne abbia nominato un altro e in concreto solo di questo si sia avvalso nel proseguimento del processo, nel quale unicamente il secondo professionista abbia esercitato la difesa in modo autonomo e personale; quando ciò si verifica, il legale inattivo non avrebbe diritto alla notifica di un atto destinato alla difesa. Sostanzialmente nello stesso senso, varie decisioni emesse in fattispecie analoghe hanno ritenuto che la nomina di un terzo difensore, quantunque non consentita, può spiegare effetti giuridici anche in assenza di una formale revoca dei precedenti ove, a seguito di atti concludenti (consistenti essenzialmente nello svolgimento di attività difensive da parte dei solo terzo difensore), emerga chiaramente la volontà dell'interessato di recidere il rapporto con gli originari legali (Sez. 1, n. 5499 del 10/11/1998, Schiavone, Rv. 211879; Sez. 5, n. 3549 del 09/02/1999, Pucciarelli, Rv. 212763; Sez. 1, n. 12876 del 06/03/2000, Lanzino, Rv. 243490). Seguono un orientamento opposto Sez. 5, n.8757 del 17/06/1999, Bergamaschi, Rv. 214888; Sez. 2, n. 21416 del 07/06/2006, Acri, Rv. 234661; Sez. 3, n. 8057 del 19/01/2007, Cambise, Rv. 236118; Sez. 3, n. 43009 dell'11/11/2010, Cavallo, Rv. 248671. L'indirizzo fa leva sulle seguenti considerazioni: la revoca tacita del difensore che non ha svolto attività non è prevista da alcuna norma processuale; le formalità attinenti la nomina e il numero dei difensori sono funzionali alla salvaguardia del l'ordine processuale e la revoca per fatti concludenti, in occasione dell'incarico al terzo difensore, non ha base normativa; non è possibile rimettere al giudice l'individuazione di quale nomina, tra le varie effettuate, debba ritenersi efficace in base alla attività in concreto svolta dal professionista; il mancato rispetto dell'art. 24 disp. att. cod. proc. pen. provocherebbe incertezza in merito alla titolarità dell’ufficio di difesa, la cui tendenziale immodificabilità è acquisizione garantistica del codice di rito. 5. Ritengono le Sezioni Unite che il quesito deve essere inquadrato nella particolare disposizione dell’art. 571, comma 3, cod. proc. pen., alla quale va specificamente rapportata la presente fattispecie processuale. 6. Per la risoluzione del caso non è sufficiente fare riferimento alla generale ipotesi retta dalla regola posta dall'art. 24 disp. att. cod. proc. pen., secondo cui la «nomina di ulteriori difensori si considera senza effetto finché la parte non provvede alla revoca delle nomine precedenti che risultano in eccedenza rispetto al numero previsto dagli artt. 96, 100 e 101 cod. proc. pen.». Infatti, dato che nella peculiare fattispecie oggetto del ricorso si discute della legittimità della impugnazione proposta da un terzo difensore designato a tal fine dall’imputato, deve essere presa in considerazione e deve, quindi, trovare applicazione la particolare disposizione di cui all'art. 571, comma 3, cod. proc. pen., secondo cui può «proporre impugnazione il difensore dell'imputato al momento del deposito del provvedimento ovvero il difensore nominato a tal fine», che è regola speciale rispetto al ricordato art. 24, in quanto peculiarmente riferita alla legittimazione a proporre impugnazione. La congiunzione alternativa "ovvero" che separa le due situazioni rende chiaro che la seconda sia in contrapposizione alla prima. Ciò del resto è logicamente ricavabile dada considerazione che, una volta ammessa la facoltà di impugnazione in capo al difensore per conto dell’imputato, non sarebbe stato necessario specificare che l’atto di impugnazione possa essere effettuato dal patrono a tal fine nominato; la puntualizzazione esprime la intenzione del legislatore di attribuzione prioritaria, al legale nominato per la proposizione della impugnazione, dell'ufficio difensivo, pur nella ipotesi in cui l'imputato sia già assistito da due difensori. Quindi, da un lato, in genere, la nomina effettuata da una parte privata di altro difensore in eccedenza rispetto alle precedenti (due, al massimo, per l'imputato, ex art. 96, comma 1, cod. proc. pen.; uno, ex artt. 100 e 101 cod. proc. pen., per le altre parti private), non accompagnata dalla revoca prevista dall'art. 24 disp. att. cod. proc. pen., è inidonea ad attribuire al terzo legale la qualità di difensore. Dall'altro lato, ove tale nomina sia effettuata dall'imputato "al fine" della proposizione della impugnazione, essa vale a conferire al nuovo difensore il relativo incarico; consegue che non solo è legittima e, quindi, ammissibile l'impugnazione da esso presentata, ma che tale nuovo legale viene con ciò stesso ad assumere la qualità di difensore per il prosieguo del procedimento, non essendo prevista dal nostro ordinamento una investitura del difensore per un singolo atto. La natura di regola speciale della previsione in questione rispetto a quella generale di cui all'art. 24 disp. att. cod. proc. pen. trova agevole e razionale spiegazione nella particolare significatività e importanza dell'atto di impugnazione, momento topico del procedimento, e nella considerazione che nella fattispecie in esame non si tratta di nuova nomina genericamente in esubero a quelle precedenti, ma della investitura di un ufficio difensivo specificamente e strutturalmente orientata dall'imputato alla proposizione di tale atto. 7. Logica ricaduta di quanto sopra osservato è che la nomina di un difensore per la impugnazione implica, in assenza di specifiche manifestazioni di volontà dell'imputato, la revoca di entrambi i due precedenti legali eventualmente nominati (con le conseguenti applicazioni in tema di avvisi e di partecipazione al giudizio di impugnazione e alle fasi e gradi successivi), in mancanza di un criterio normativo per stabilire quale dei due debba intendersi revocato. Se il difensore anteriormente nominato è uno solo, occorre distinguere. Nel caso in cui l'imputato abbia conferito mandato ad un altro legale per la impugnazione, il precedente conserva la sua qualità, non essendovi ragione per derogare alla regola dell'art. 96, comma 1, cod. proc. pen.; se sono due i difensori officiati per la impugnazione, prevale la nomina di questi, ex art. 571, comma 3, con conseguente implicita revoca del primo difensore. Tuttavia, posto che gli atti di impugnazione eventualmente proposti dal precedente o dai precedenti difensori mantengono validità, in base al generale canone tempus regit actum, deriva come corollario la inoperatività (vale a dire, la inefficacia) di una ulteriore impugnazione da parte di un terzo difensore a tal fine nominato se entrambi i due legali già designati hanno proposto impugnazione: infatti, non vi possono essere tre distinti atti di gravame dei difensori, perché la facoltà di impugnazione legittimamente esercitata dai due precedenti consuma quella del terzo. E, non potendo l'ultimo legale proporre impugnazione, la sua nomina stessa resta priva di efficacia (a meno che l'imputato non provveda a norma dell'art. 24 disp. att. cod. proc. pen.) Ulteriore logica conseguenza è che, in presenza di un atto di impugnazione già proposto da un precedente difensore, è ammessa una unica ulteriore impugnazione; se sono due i successivi difensori nominati per la impugnazione vale solo Tatto di gravame per primo depositato o spedito, e vale solo la nomina di chi per primo ha proposto impugnazione. 8. E' il caso di precisare, pur trattandosi di questione esuberante i confini del presente ricorso, che, con riferimento alla nomina del difensore per il giudizio in cassazione, va confermato il principio per cui la disposizione dell’art. 24 disp. att. cod. proc. pen. non è riferibile a tale ipotesi, valendo per essa la regola posta dall’art. 613, comma 2, cod. proc. pen. La norma stabilisce che solo in mancanza di una specifica nomina per la proposizione del ricorso «il difensore è quello che ha assistito la parte nell’ultimo giudizio, purché abbia i requisiti indicati nel comma 1», vale a dire la iscrizione nell’albo speciale (per tutte, Sez. U, n. 1282 del 09/10/1996, dep. 1997, Carpanelli, Rv. 206847). Il mandato per il giudizio in cassazione «esaurisce i suoi effetti nell’ambito del solo giudizio di legittimità, essendo necessario, invece, perché produca effetti anche nel giudizio di merito, che l’imputato, ove abbia nominato già due difensori di fiducia, provveda alla revoca di uno di essi» (v., tra le altre, Sez. 5, n. 25196 del 19/05/2010, Di Bona, Rv. 248473; Sez. 1, n. 7536 del 16/01/2002, Mesfaouyi, Rv. 220895; Sez. 3, n. 12242 del 13/11/1995, Rossit, Rv. 204560; Sez. 6, n. 2281 del 01/06/1995, Piromallo, Rv. 203068). 9. In conclusione, deve essere affermato il seguente principio di diritto: «la nomina dei terzo difensore di fiducia dell'imputato, in assenza di revoca espressa di almeno uno dei due già nominati, resta priva di efficacia salvo che si tratti di nomina per la proposizione dell'atto di impugnazione, la quale , in mancanza di contraria indicazione dell'imputato, comporta la revoca dei precedenti difensori». 10. Nel caso in esame, la imputata aveva conferito esplicito mandato all’avv. Pasquale Caso di redigere l’atto di appello. La circostanza che tale legale fosse il terzo nominato, senza formale revoca dei precedenti, non implica alcuna invalidità all’atto di appello proposto dal medesimo, dal momento che, per quanto sopra specificato, il nuovo difensore era legittimato a proporre impugnazione, che il Giudice di merito ha invece erroneamente dichiarato inammissibile. Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Bari, non potendo trovare accoglimento la richiesta declaratoria di estinzione del reato (commesso il 3 marzo 2003) per prescrizione ; ciò in quanto al periodo indicato dagli artt. 157 e 160 cod. pen. (anni sette e mesi sei) devono aggiungersi mesi ventuno e giorni venticinque per rinvii del dibattimento a richiesta del difensore (dal 7 luglio 2004 al 20 ottobre 2004, dal 19 ottobre 2005 al 3 maggio 2006, dal 3 maggio 2006 al 18 ottobre 2006, dal 4 giugno 2008 al 17 dicembre 2008).
P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Bari. Così deciso il 15 dicembre 2011.