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REATO CONTRO LA PERSONA

Violenza sessuale di gruppo – Gravi indizi di colpevolezza – Applicabilità della misura cautelare – Obbligo di applicare la misura della custodia in carcere – Esclusione – Interpretazione costituzionalmente orientata. (C.p. articolo 609-octies; articolo 275, comma 3).
In presenza di gravi indizi del reato di violenza sessuale di gruppo (articolo 609-octies del C.p.) deve escludersi che operi il divieto di graduazione della misura cautelare fissato dal comma 3 dell’articolo 275 del C.p., che imporrebbe l’obbligatoria applicazione della misura della custodia cautelare in carcere. Infatti, si impone un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 275, comma 3, del C.p.p., alla luce della sentenza 21 luglio 2010 n. 265, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione con riferimento ai reati previsti dagli articoli 600-bis, comma 1, 609-bis e 609-quater del C.p., i cui principi sono applicabili anche alla violenza sessuale di gruppo, che presenta caratteristiche essenziali non difformi da quelle delle fattispecie incriminatrici espressamente riguardate dal giudizio di costituzionalità.
Per effetto, l’unica interpretazione compatibile con i principi fissati dalla richiamata sentenza della Corte costituzionale, è quella che estende la possibilità per il giudice di applicare misure diverse dalla custodia carceraria anche agli indagati sottoposti a misure cautelare per il reato previsto dall’articolo 609-octies del C.p., senza automatismi o presunzioni basati sul titolo di reato.
Sezione III, sentenza 20 gennaio – 1° febbraio 2012 n. 42377– Pres. Fiale; Rel. Marini; Pm (conf.) Volpe.

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Peculato – Peculato d’uso – Uso momentaneo di autovettura di ufficio – Mancata compromissione della funzionalità dell’amministrazione – Configurabilità del reato – Esclusione - Fattispecie. (C.p. articolo 314, comma 2).
Non è configurabile il reato di peculato d’uso in caso di uso momentaneo di un’autovettura di servizio per un tempo trascurabile e per un limitato tragitto. (Da queste premesse, la Corte ha rigettato il ricorso del procuratore della Repubblica avverso la sentenza di non luogo a procedere con cui il Gup aveva escluso il peculato il peculato nella condotta di un carabiniere che aveva utilizzato l’auto di servizio, nonostante il divieto del superiore, per recarsi urgentemente a casa per sincerarsi delle condizioni della figlia che aveva avuto un incidente, evidenziando che si era trattato di un fatto privo di lesività, inidoneo a pregiudicare apprezzabilmente la funzione pubblicistica cui era asservito il veicolo).
Sezione VI, sentenza 18 ottobre 2011 – 12 gennaio 2012 n. 809 – Pres. Milo; Rel. Conti; Pm (conf.) Iacoviello; Ric. Proc. Rep. Trib. Napoli in proc. Greco

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

Falsità personale – Sostituzione di persona – Esposizione sul parabrezza dell’auto di un contrassegno per invalidi rilasciato ad altra persona – Reato – Sussistenza – Esclusione – Configurabilità della truffa. (C.p. articoli 494 e 640; C.d.s. articolo 188).
Non integra né il delitto di sostituzione di persona, né quello di truffa ai danni dell’ente territoriale che esercita la vigilanza della viabilità la condotta di colui che esponga sul parabrezza dell’auto un contrassegno per invalidi, rilasciato ad altra persona che non si trova a bordo del veicolo, al fine di accedere all’interno di una zona a traffico limitato.
Sezione II, sentenza 16 novembre – 6 dicembre 2011 n. 45328 – Pres. Esposito; Rel. Davigo; Pm (conf.) Cedrangolo; Ric. Proc. Rep. Trib. Firenze in proc. Ambrosino e altro.

ESECUZIONE PENALE

Esecuzione delle pene detentive – Sospensione dell’esecuzione – Divieti – Applicazione della recidiva reiterata - Condizioni. (C.p.p. articolo 656, comma 9, lettera c); (C.P., articoli 69 e 99, comma 4).
Ai fini dell’applicazione del divieto di sospensione dell’esecuzione della pena previsto dall’articolo 656, comma 9, lettera c, del C.p.p., nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva reiterata ex articolo 99, comma 4, del C.p., occorre che la recidiva sia stata in concreto applicata: ciò significa che non è sufficiente che l’aggravante sia stata ritenuta, ossia applicata, dal giudice della cognizione, con incidenza effettiva sulla determinazione della pena. Ciò che si verifica non solo quando la recidiva venga ritenuta prevalente sulle attenuanti, ma anche quando venga ritenuta equivalente, perché in tal caso incide comunque concretamente sulla pena, determinando l’inoperatività delle attenuanti. Al contrario, non può ritenersi concretamente applicata la recidiva che venga ritenuta sub valente rispetto alle circostanze attenuanti.
Sezione I, sentenza 1° marzo – 11 ottobre 2011 n. 36704 – Pres. Vecchio; Rel. Cavallo; Pm (diff.) Cedragolo; Ric. Fadda.

REATI CONTRO LA PERSONA

Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto – Prescrizione – Disciplina applicabile. (C.p. articoli 586 e 589).
Poiché l’articolo 586 del C.p., in ragione della sua dizione letterale (la pena è aumentata), non configura una circostanza a effetto speciale, per determinare il tempo necessario a prescrivere occorre avere riguardo alla pena stabilita per il reato consumato, senza tenere conto delle diminuzioni per le circostanze aggravanti: onde, in caso di morte, occorre avere riguardo ai termini di prescrizione previsti per il reato di cui al’articolo 589 del codice penale.
Sezione IV, sentenza 28 settembre – 22 novembre 2011 n. 43006 – Pres. Morgigni; Rel. Romis; Pm (conf.) Gialanella; Ric. Capecchi.

PROCEDIMENTO PENALE

Riti alternativi al dibattimento – Procedimento per decreto – Opposizione – Opposizione parziale – Ammissibilità – Condizioni - Fattispecie. (C.p.p. articolo 461).
In tema di decreto penale, è possibile un’opposizione parziale, proposta cioè solo per alcuni dei reati oggetto del provvedimento, alla sola condizione che sia determinata in modo autonomo la relativa pena. In tal caso, il giudice deve procedere alla revoca parziale del decreto penale. (Da queste premesse, la Corte ha annullato parzialmente la sentenza impugnata che, a seguito dell’opposizione espressamente proposta dall’imputato avverso una soltanto delle tre imputazioni formulate nel decreto penale, aveva ritenuto, senza peraltro esplicitarne le ragioni, di revocare interamente il decreto e di pronunciarsi su tutti i reati).
Sezione III, sentenza 29 settembre – 2 dicembre 2011 n. 45019 – Pres. Ferrua; Rel. Marini; Pm (diff.) Volpe; Ric. Pifferi.

STUPEFACENTI

Attività illecite – Coltivazione e detenzione - Rapporti. (D.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, articolo 73; C.p. articolo 81).
Tra l’attività di coltivazione e la condotta di detenzione di stupefacente, diverso da quello derivato dalla coltivazione, non può esservi assimilazione, con conseguente assorbimento di una delle condotte nell’altra, trattandosi di ipotesi delittuose non omogenee.
Sezione VI, sentenza 6 - 31 ottobre 2011 n. 39288 – Pres. Di Virginio; Rel. Lanza; Pm (diff.) Mura; Ric. Percoco.

MISURE CAUTELARI

Misure cautelari personali – Disposizioni generali – Criteri di scelta delle misure – Principi di adeguatezza - Fattispecie. (C.p.p. articoli 275 e seguenti).
In materia di misure cautelari, a fronte della tipizzazione da parte del legislatore di un “ventaglio” di misure di gravità crescente, il criterio di 2adeguatezza” di cui all’articolo 275, comma 1, del C.p.p., dando corpo al principio del «minore sacrificio necessario» (di recente, ribadito dalla Corte costituzionale, nella sentenza 22 luglio 2011 n. 231), impone al giudice di scegliere la misura meno afflittiva tra quelle astrattamente idonee a tutelare le esigenze cautelari ravvisabili nel caso di specie. (Nella specie, relativa all’applicazione della misura del divieto di dimora nel territorio comunale, la Corte ha annullato con rinvio per difetto di motivazione l’ordinanza del tribunale del riesame, non risultando adeguatamente giustificata, a fronte della doglianza della difesa, la scelta di una misura afflittiva, nello specifico tale da separare il soggetto dal proprio nucleo familiare nonché da rendere impossibile lo svolgimento dell’attività lavorativa e la presentazione presso il Sert.).
Sezione VI, sentenza 22 settembre – 6 ottobre 2011 n. 36265 – Pres. Mannino; Rel. Lanza; Pm (diff.) Fodaroni; Ric. L.

PROCEDIMENTO PENALE

Indagini preliminari – Chiusura – Avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari – Omissione – Natura relativa – Limiti di deducibilità. (C.p.p. articoli 178 e seguenti, 415 – bis e 491).
La nullità del decreto di citazione a giudizio per l’omessa notifica all’imputato dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari è di natura relativa e, pertanto, deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine in cui all’articolo 491 del C.p.p., subito dopo compiuto per la prima volta l’accertamento della costituzione delle parti.
Sezione V, sentenza 7 ottobre – 28 dicembre 2011 n. 48553 – Pres. Oldi; Rel. Fumo; Pm (diff.) Monetti; Ric. Clemente.

REATI CONTRO LA FAMIGLIA

Maltrattamenti in famigli – Vessazioni continuativa nei confronti della moglie - Rilevanza. (C.p. articolo 572).
I comportamenti volgari, irriguardosi e umilianti, caratterizzati da una serie indeterminata di aggressioni verbali e ingiuriose abitualmente poste in essere dall’imputato nei confronti del coniuge, possono configurare il reato di maltrattamenti quando realizzino un regime di vita avvilente e mortificante.
Sezione VI, sentenza 20 settembre – 11 novembre 2011 n. 41011 – Pres. Carmenini; Rel. Gentile; Pm (conf.) Montagna.

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