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REATI CONTRO IL PATRIMONIO
Ricettazione – Elemento soggettivo – Prova – Dimostrazione. (C.p., articolo 648)
Ai fini della configurabilità della ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa – o non attendibile – la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in male fede.
Sezione II, sentenza 07 gennaio -12 aprile 2010 n. 13606 – Pres. Bardovagni; Rel. Iasillo; Pm (diff.) Passacantando; Ric. De Forte
IMPUGNAZIONI PENALI
Appello – Cognizione del giudice di appello – Divieto di reformatio in peius – Riconoscimento di una circostanza attenuante – Corrispondente riduzione della pena – Necessità – Esclusioni – Ragioni. (C.p.p., articolo 597, comma 3)
Non viola il divieto di reformatio in peius il giudice di appello che, sul gravame del solo imputato, pur riconoscendo l’esistenza di un’altra attenuante, lasci inalterata la misura della pena inflitta in primo grado, quando l’effettuato riconoscimento comporta la necessità di un rinnovato giudizio comparativo tra aggravanti e attenuanti, nella formulazione del quale il giudice di secondo grado conserva piena facoltà di conferma del giudizio di bilanciamento precedente, il cui esercizio è insindacabile in cassazione, se congruamente motivato.
Sezione IV, sentenza 22 dicembre-16 marzo 2010 n. 10448 – Pres. Morgigni; Rel. Izzo; Pm (diff.) Riello; Ric. Ducoli
REATO IN GENERE
Reato colposo – Colpa – Prevedibilità dell’evento – Ricostruzione – Fattispecie in tema di esposizione dei lavoratori a sostanze pericolose. (C.p., articoli 42, 43 e 589)
In tema di reati colposi, ai fini della ricostruzione della colpa, la prevedibilità dell’evento dannoso non riguarda soltanto specifiche conseguenze dannose che, da una certa condotta, possono derivare, ma si riferisce a tutte le conseguenze dannose che possono derivare da una condotta che sia conosciuta come pericolosa per la salute. (Nella specie, in cui il datore di lavoro era stato chiamato a rispondere del decesso di alcuni lavoratori per patologie tumorali ipotizzate come etiologicamente collegate all’esposizione di polveri nocive trattate nell’azienda , la Corte ha ritenuto correttamente formulato il giudizio sulla sussistenza del profilo della prevedibilità , articolato in sede di merito sul fatto che, da epoca ampiamente remota rispetto ai fatti , già risultava dimostrata la grave lesività per la salute dell’esposizione prolungata e incontrollata alle sostanza tossiche suddette, essendo, quindi, irrilevante che solo in epoca più recente si fossero conosciute altre conseguenze di particolare lesività: onde, la sussistenza dell’addebito fondato sull’avere consentita l’esposizione prolungata e incontrollata dei lavoratori alle sostanze tossiche, giacché il mancato o insufficiente utilizzo dei mezzi di protezione e comunque l’omesso controllo, comportavano il rischio del tutto prevedibile dell’insorgere di una malattia gravemente lesiva della salute dei lavoratori).
Sezione IV, sentenza 11 febbraio – 3 marzo 2010 n. 8641 – Pres. Mocali; Rel. Marinelli; Pm (diff.) Cedrangolo; Ric. Tuzzi e altro
IMPUGNAZIONI PENALI
Appello – Cognizione del giudice di appello – Divieto della reformatio in peius - Sospensione condizionale della pena – Revoca del beneficio concesso per condanna a sanzione sostitutiva pecuniaria in assenza di richiesta dell’imputato – Illegittimità. (C.p.p., articolo 597, comma 3)
E’ illegittima, in assenza di richiesta dell’imputato, la revoca d’ufficio da parte del giudice di appello del beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso dal primo giudice in sede di condanna a pena detentiva sostituita con la corrispondente pena pecuniaria, sulla base dell’erroneo convincimento del favor rei, in quanto tale statuizione viola il divieto di reformatio in peius.
Sez. IV, sentenza 22 dicembre – 16 marzo 2010 n. 10452 – Pres. Morgigni; Rel. Izzo; Pm (diff.) Rielo; Ric. Manera
PORNOGRAFIA MINORILE
Pornografia minorile – Produzione di materiale pornografico – Detenzione di materiale pornografico – Concorso di reati – Esclusione – Fattispecie.
(C.p., articoli 61, numero 2, 600- ter e 600- quater)
Nel caso in cui venga ritenuto il reato di cui all’art. 600 ter del C.p., in relazione all’accertata produzione di materiale pornografico con lo sfruttamento di minori, non può essere anche contestato, in concorso, il reato di detenzione di tale materiale pornografico, essendo indubitabile che nel momento in cui si realizza un filmato lo si detenga: il reato di detenzione di materiale previsto dall’art. 600 quater del C.p. è, infatti, norma di chiusura e residuale, che, per non lasciare impunite alcune forme di sfruttamento dei minori ai fini di pratiche sessuali illegali, copre, come emerge dall’inciso <<fuori dalle ipotesi previste dall’articolo 600 ter del C.p.>> tutte quelle condotte consistenti nel procurarsi materiale pornografico utilizzando minori degli anni diciotto, senza quindi che ricorra il concreto pericolo di diffusione del materiale stesso ( per l’effetto, la Corte, in una fattispecie in cui era stato ritenuto il reato di cui all’art. 600 ter C.p. , ha annullato la sentenza di condanna sul punto della ritenuta circostanza aggravante di cui all’art. 61, numero 2, del C.p., ipotizzata in relazione al reato di cui all’art. 600 – quater del C.p., che era stato contestato in concorso).
Sezione III, sentenza 9 dicembre 2009 – 3 marzo 2010 n. 8285 – Pres. Grassi; Rel. Amoresano; Pm (parz. conf.) Montagna.
REATO IN GENERE
Circostanze di reato – Circostanze aggravanti – Recidiva reiterata – Facoltatività – Conseguenze in tema di giudizio di comparazione con le attenuanti – Eccezioni – Fattispecie. (C.p., articoli 69, comma 4, e 99; C.p.p. , articolo 407, comma 2, lettera a)
La recidiva prevista dall’art. 99, comma 4 , del C.p., come modificata dalla legge n.251 del 2005, deve ritenersi tuttora facoltativa, salvo che si tratti di uno dei delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del C.p.p. (articolo 99, comma 5, del C.p.), cosicché, allorquando il giudice ritenga – con adeguata e congrua motivazione – di non apportare alcun aumento di pena per la recidiva, non reputando questa come espressione di maggiore colpevolezza o pericolosità sociale, non è operante il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute aggravanti, previsto dal comma 4 del citato articolo 99 del C.p. (nella specie, peraltro, la Corte ha rilevato trattarsi di ipotesi di recidiva obbligatoria, sussistendo il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti, giacché la recidiva concerneva il reato di cui all’art. 600 ter del C.p., ricompreso nell’elencazione di cui all’art. 407, comma 2, lettera a), del C.p.).
Sezione III, sentenza 9 dicembre 2009 – 3 marzo 2010 n. 8285 – Pres. Grassi; Rel. Amoresano; Pm (parz. conf.) Montagna.
REATI CONTRO LA FAMIGLIA
Violazione degli obblighi di assistenza familiare – Incapacità economiche del soggetto obbligato – Dimostrazione – Onere probatorio. (C.p., articolo 570)
In materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, per escludere la responsabilità del soggetto obbligato non basta l’allegazione di difficoltà economiche, qualora difetti la prova che tali difficoltà si siano tradotte in uno stato di vera e propria indigenza economica e nell’impossibilità assoluta di adempiere l’obbligazione.
Sezione IV, sentenza 17 dicembre 2009 – 4 marzo 2010 n. 8688 – Pres. Di Virginio; Rel. Milo; Pm (conf.) Riello.
PROVE PENALI
Testimonianza – Persona offesa indagata o imputata in un procedimento connesso o relativo a reato collegato – Escussione come testimone – Condizioni. (C.p.p., articoli 12, comma1, 371 ter, comma 2, lettera b), e 64, comma 3, lettera c)
Il soggetto che cumuli in sé le qualità di persona offesa dal reato e di indagato in atto, o imputato nei cui confronti non sia stata emessa sentenza irrevocabile, in un procedimento connesso ai sensi della lettera c) del comma 1 dell’art. 12 del C.p.p., o relativo a un reato collegato a norma della lettera b) del comma 2 dell’art. 371 del C.p.p., non può assumere l’ufficio di testimone, senza il previo avviso di cui alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 64 del C.p.p. e senza il rispetto delle norme che regolano l’assunzione delle dichiarazioni del <<teste assistito>>.
Sezioni unite, sentenza 17 dicembre 2009 – 29 marzo 2010 n. 12067 – Pres. Fazzioli; Rel. Cortese; Pm (diff.) Ciani; Ric. De Simone.
CIRCOLAZIONE STRADALE E CODICE DELLA STRADA
Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti – Accertamento dello stato di alterazione – Esame tecnico su campioni biologici – Necessità – Mancanza – Insussistenza del fatto – Fattispecie. (D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285, articolo 187)
La condotta tipica del reato previsto dall’articolo 187 del codice della strada non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato di alterazione psicofisica determinato da tale assunzione. Pertanto, perché possa affermarsi la responsabilità dell’agente non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, ma altresì che egli guidava in stato di alterazione causato da tale assunzione: a tal fine, è necessario un accertamento tecnico-biologico, attraverso cui provare la situazione di alterazione psicofisica. (Da queste premesse, la Corte ha annullato senza rinvio per insussistenza del fatto la sentenza che, invece, aveva ravvisato il reato in una vicenda in cui, benché fossero mancate le analisi biologiche, la responsabilità dell’agente era stata argomentata solo sulla base delle dichiarazioni dei verbalizzanti, i quali avevano visto il veicolo circolare a zig – zag e, durante un controllo effettuato circa 15 minuti prima in garage, avevano visto l’imputato gettare a terra una siringa e un fazzoletto sporco di sangue e avevano notato un’echimosi sul braccio, ricondotta a una iniezione di stupefacente, peraltro ammessa dal trasgressore agli stessi operanti ; la Corte ha ritenuto che la mancanza delle analisi non consentiva di sapere quale fosse l’entità dell’assunzione e se la stessa avesse indotto uno stato di alterazione, ben essendo possibile che la sostanza assunta avesse modesta efficacia drogante).
Sezione IV, sentenza 10 novembre 2009 – 23 febbraio 2010 – Pres. Morgigni; Rel. Izzo; Pm (diff.) Salzano; Ric. (…)
LAVORO
Infortuni sul lavoro – Normativa antinfortunistica - Uso di occhiali – Ambito di applicazione – Fattispecie (D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, articolo 382; D.P.R. 9 aprile 2008 n.81)
L’art. 382 del D.P.R. 24 aprile 1955, n. 547 (norma, peraltro, ora reiterata nel decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81), che impone l’adozione di occhiali o schermi appropriati, intende salvaguardare l’incolumità del lavoratore dal pericolo di offese agli occhi a causa di schegge non solo in quelle lavorazioni nelle quali tale proiezione sia abituale, ma anche in quelle in cui sia eccezionale e contingente: trattasi di una norma di carattere generale, non contenente una elencazione tassativa di attività per cui è necessaria la misura cautelare. Pertanto rientra nella previsione qualsiasi tipo di lavoro, compreso, esemplificando, quello edile, anche se il pericolo di proiezione di schegge non sia molto probabile (fattispecie relativa a un lavoratore che, mentre era intento a inserire una tubazione in Pvc in un pozzetto, colpendo il tubo con una mazzetta da muratore, aveva provocato il distacco di una scheggia dalla quale era stato colpito a un occhio riportando lesioni personali; sulla base del suddetto principio, la Corte, accogliendo il ricorso del procuratore generale e della parte civile, ha annullato la sentenza di assoluzione che il giudice di merito aveva argomentato sostenendo che la disposizione cautelare si applicasse solo per le situazioni lavorative che presentino rischi, onde non avrebbe potuto applicarsi al caso di specie ove il lavoratore infortunatosi svolgeva un’attività non rischiosa quale quella consistente nel martellamento di un tubo di plastica).
Sezione IV, sentenza 19 gennaio – 23 febbraio 2010 n. 7292 - -Pres.Morgigni; Rel. Romis; Pm (conf.) Gialanella; Ric. Proc. Gen. App. Bologna e altro in proc. Piras.
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