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PENA

Potere discrezionale del giudice nell’applicazione della pena-Parametri di riferimento-Motivazione. (C.p., articoli 132 e 133)
In tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito, con l’enunciazione anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell’art. 133 C.p., assolve adeguatamente all’obbligo della motivazione: infatti, tale valutazione rientra nella sua discrezionalità e non postula una analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto.
Sezione II, sentenza 3 febbraio – 3 marzo 2010 n. 8545 – Pres. Bardovagni; Rel. Davigo; Pm (conf.) Di Casola;Ric. Carlostella

PROCEDIMENTO PENALE

Dibattimento penale – Giudice del dibattimento - Erronea dichiarazione di nullità del decreto di citazione a giudizio – Atto abnorme – Esclusione – Ragioni.
(C.p.p., articoli 415 – bis, 550 e seguenti, 606).
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento – rilevata l’invalidità dell’avviso di conclusioni delle indagini di cui all’art. 415 – bis del C.p.p., in realtà ritualmente eseguita – dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero, trattandosi di provvedimento che, lungi dall’essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, potendo il pubblico ministero disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso (Sezioni unite, 26 marzo 2009, Pm in proc. Toni e altro).
Sezione III, sentenza 3 dicembre 2009 – 3 marzo 2010 n.8305 – Pres. Grassi; Rel. Sensini; Pm (conf.); Ric. Proc. Rep. Trib. Napoli in proc. Riccio.

LIBERTA' PERSONALE

Riparazione per l’ingiusta detenzione – Diritto all’equa riparazione – Condizione – Esclusione – Colpa grave del richiedente – Nozione – Apprezzamento. (C.p.p., articoli 314 e 315)
La nozione di «colpa grave» di cui all’articolo 314 comma 1, del C.p.p. ostativa del delitto alla riparazione dell’ingiusta detenzione, va individuata in quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile ragione di intervento dell’autorità giudiziaria, che si sostanzi nell’adozione o nel mantenimento di un provvedimento restrittivo della libertà personale. A tal riguardo, la colpa grave può concretarsi in comportamenti sia processuali sia di tipo extraprocessuale come la grave leggerezza o la macroscopica trascuratezza, tenuti sia anteriormente che successivamente al momento restrittivo della libertà personale; onde , l’applicazione della suddetta disciplina normativa non può imporre l’analisi dei comportamenti tenuti dall’interessato, anche prima dell’inizio dell’attività investigativa e della relativa conoscenza, indipendentemente dalla circostanza che tali comportamenti non integrano reato (anzi, questo è il presupposto, scontato, dell’intervento del giudice della riparazione).
Sezione IV, sentenza 12 febbraio – 23 febbraio 2010 n. 7328 – Pres. Morgigni; Rel. Piccialli; Pm (conf.) Monetti; Ric. Petrozza


Riparazione per l’ingiusta detenzione – Presupposti – Dolo o colpa grave del richiedente – Apprezzamento – Rapporti con la valutazione delle risultanze processuali effettuata in sede di merito – Motivazione. (C.p.p., articoli 314 e 315)
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l’ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sua sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. Al riguardo, il giudice deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione ex ante ( e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito), non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di
«colpa a effetto» (si vadano Sezioni unite, 15 ottobre 2002, ministero del Tesoro in proc. De Benedictis).
Sezione IV, sentenza 12 febbraio – 23 febbraio 2010 n. 7328 – Pres. Morgigni; Rel. Piccialli; Pm (conf.) Monetti; Ric. Petrozza

PROCEDIMENTO PENALE

Dibattimento – Imputato – Esame – Mancata assunzione – Conseguenze – Nullità – Esclusione. (C.p.p., articolo 503)
Quando l’esame richiesto dall’imputato sia stato ammesso, la parte ha l’onere di manifestare la persistenza del suo interesse all’effettiva assunzione dello stesso, opponendosi se del caso alla chiusura del dibattimento, e ciò a pena di implicita rinuncia dell’incombente, considerato che la mancata assunzione dei mezzi di prova già ammessi non produce alcuna nullità del procedimento, laddove non sia stata manifestata alcuna riserva alla chiusura dell’istruzione dibattimentale da parte di chi tali mezzi aveva richiesti, né opposizione delle altre parti processuali. Del resto, proprio con riguardo alla mancata assunzione dell’esame richiesto dall’imputato, nessuna violazione del diritto di difesa, idonea a determinare nullità, si verrebbe a realizzare in quanto l’imputato stesso può chiedere in ogni tempo di rendere dichiarazioni.
Sezione VI, sentenza 11 dicembre 2009 – 13 gennaio 2010 n. 1081 – Pres. De Roberto; Rel. Lanza; Pm (conf.) Cedrangolo; Ric. Campo Dell’Orto

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

Falsità in atti – Falsità in atto pubblico per induzione in errore del pubblico ufficiale – Fattispecie – Legale che produce documentazione falsa al giudice – Reato – Sussistenza. (C.p., articoli 48 e 479)
E’ ravvisabile il reato di falso ideologico per induzione del pubblico ufficiale in atto pubblico (articoli 48 e 479 del C.p.) nel comportamento del legale che, mediante la produzione di documentazione falsa allegata al ricorso, induca in errore il giudice circa i requisiti di ammissibilità del ricorso e lo determini pertanto ad accogliere, con sentenza, il ricorso stesso (nella specie, il legale, nell’ambito di un contenzioso lavoristico, aveva prodotto una falsa lettera raccomandata di impugnazione del licenziamento del suo assistito, integrante requisito di ammissibilità del ricorso di impugnazione del licenziamento, così da avere determinato in errore il giudice del lavoro che, ravvisata l’ammissibilità del ricorso, di conseguenza l’aveva accolto).
Sezione V, sentenza 14 dicembre 2009 – 9 febbraio 2010 n. 5353 – Pres. Ferrua; Rel. Palla; Pm (conf.) Geraci; Ric. Buzzi

LAVORO

Infortuni sul lavoro – Normativa antinfortunistica – Delega di funzioni – Condizioni. (D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, articolo 4; decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, articoli 16 e 17)
In tema di normativa antinfortunistica, la delega di funzioni antinfortunistiche rilasciata da parte del datore di lavoro (ora disciplinata dall’articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, richiedente tra l’altro la forma scritta), anche in precedenza non poteva ritenersi implicitamente presunta dalla riparazione interna all’ azienda di compiti assegnati ai dipendenti o dalle dimensioni dell’impresa, richiedendo comunque una inequivoca e certa manifestazione di volontà anche dal punto di vista del contenuto, con conferimento al delegato, persona esperta e competente, di poteri di organizzazione, gestione e controllo adeguati agli incombenti attribuiti, nonché di autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
Sezione IV, sentenza 5 febbraio – 25 febbraio 2010 n. 7691 – Pres. Marzano; Rel. Galbiati; Pm (parz. diff.) Salvi; Ric. Marzorati

PENA

Potere discrezionale del giudice nell’applicazione della pena – Parametri di riferimento – Motivazione. (C.p., articoli 132 e 133)
La determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell’articolo 133 del C.p.. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale.
Sezione IV, sentenza 5 novembre 2009 -18 febbraio 2010 n. 6687 – Pres. Campanato; Rel. Izzo; Pm (conf.) Iacoviello; Ric. Cacioppo e altro

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

Calunnia – Elemento soggettivo – Contenuto – Dimostrazione. (C.p., articolo 368)
Nella calunnia l’individuazione dell’elemento soggettivo (dolo generico), cioè la consapevolezza da parte del denunciante dell’innocenza del calunniato, è evidenziata, di norma, dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive che definiscono l’azione criminosa, della quali, con procedimento logico deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitativa del soggetto.
Sezione VI, sentenza 22 gennaio – 18 febbraio 2010 n. 6666 – Pres. De Roberto; Rel. Fazio; Pm (conf.) Iacoviello; Ric. Parte Civile Piantoni in proc. Passarelli

SENTENZA PENALE

Contestazione dell’accusa – Correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza – Reato colposo – Contestazione – Apprezzamento anche dei profili di colpa oggetto del contraddittorio processuale – Fattispecie. (C.p.p., articoli 516 e seguenti; C.p., articoli 42 e 43
In tema di correlazione tra contestazione e sentenza di condanna, va evidenziato che la contestazione del fatto non deve essere ricercata soltanto nel capo di impugnazione, ma deve essere vista con riferimento a ogni altra integrazione dell’addebito che venga fatta nel corso del giudizio e sulla quale l’imputato sia stato posto in grado di opporre le proprie deduzioni ( nella specie, relativa a condanna di alcuni medici per omicidio colposo in danno di un paziente, si è ritenuto corretta la contestazione dell’addebito, giacché uno dei profili di colpa omissiva su cui si fondava la condanna, e che le difese assumevano non riportato nell’impugnazione, risultava essere stato comunque oggetto delle consulenze e della perizia, onde gli imputati era stata offerta tutte le possibilità di difesa concretamente emergenti dal reale sviluppo della dialettica processuale).
Sezione IV, sentenza 5 novembre 2009 – 18 febbraio 2010 n. 6687 – Pres. Campanato; Rel. Izzo; Pm (conf.) Iacoviello; Ric Cacioppo e altro.

SEQUESTRO PENALE

Sequestro preventivo – Sequestro preventivo finalizzato alla confisca – Confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non giustifichi la provenienza – Presupposti – Periculum in mora. (Decreto legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992 n. 356, articolo 12 – sexies; C.p.p., articolo 321)
Ai fini dell’adozione del sequestro preventivo di beni confiscabili ex articolo 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992 n. 356, il periculum in mora coincide con la confiscabilità del bene e consiste nella presenza di seri indizi di esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della lecita provenienza dei bene stessi.
Sezione VI, sentenza 12 gennaio – 11 febbraio 2010 n. 5452 – Pres. Agrò; Rel. Fidelbo; Pm (diff.) Di Casola; Ric. Mancin e altro

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