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NOTIFICAZIONE PENALE
Decreto di citazione a giudizio – Nullità della notificazione – Presupposti – Fattispecie. (C.p.p., articoli 161, 178 e seguenti)
La nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio dell’imputato, qualora incida sulla vocatio in iudicium, e quindi sulla regolare instaurazione del contraddittorio, deve essere equiparata all’omessa citazione dell’imputato medesimo, in quanto impedisce a quest’ultimo di conoscerne il contenuto e di apprestare la propria difesa ed è pertanto, assoluta e insanabile (da queste premesse la Corte ha riavvisato la nullità nella notificazione del decreto di citazione a giudizio non al domicilio dichiarato e a mani di persona diversa dall’imputato).
Sezione IV, sentenza 23 ottobre 2009 – 28 gennaio 2010 n. 3560 – Pres. Morgigni; Rel. Izzo; Pm (diff.) Cedrangolo; Ric. Ravara
PARTE CIVILE
Reati ambientali – Legittimazione alla costituzione di parte civile della provincia – Ammissibilità – Ragione. (C.p.p., articolo 74; C.p.; articolo 185; Codice civile articolo 2043; Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, articoli 256 e 311)
Il disposto dell’articolo 311, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n, 152, secondo cui è il ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio che agisce, anche esercitando l’azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimonio, non esclude e comunque non é incompatibile con la disciplina generale prevista dall’articolo 2043 del codice civile, in virtù del quale qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire (da queste premesse, è stata riconosciuta la legittimazione di una provincia a costituirsi parte civile nell’ambito di un procedimento per il reato di gestione non autorizzata di rifiuti ex articolo 256 del decreto legislativo n. 152 del 2006).
Sezione III, sentenza 28 ottobre 2009 – 11 gennaio 2010 n. 755 – Pres. Onorato; Rel. Gentile; Pm (conf.) Siniscalchi; Ric. Ciaroni
SICUREZZA PUBBLICA
Misure di prevenzione – Sorveglianza speciale – Inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale – Violazione del divieto di portare e detenere armi – Concetto di arma ai fini della configurabilità del reato – Riferibilità alle sole armi proprie – Necessità – Fattispecie in tema di detenzione di un proiettile – Inapplicabilità (Legge 27 dicembre 1956 n. 1423, articoli 5 e 9)
Nell’ambito della speciale disciplina delle misure di prevenzione – e in particolare ai fini della configurabilità del reato di inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, per violazione del divieto di detenere e portare armi- il concetto di “arma” deve intendersi in senso restrittivo e limitato alle sole “armi proprie”. Infatti, l’articolo 5, comma 3, della legge 27 dicembre 1956 n. 1423; nell’indicare le prescrizione che “in ogni caso” devono essere imposte alla persona sottoposta a sorveglianza speciale o a obbligo di soggiorno, contempla non solo il divieto di portare armi, ma anche quello di detenerle; onde, se tale disposizione venisse interpretata in senso estintivo, impedirebbe al sorvegliato speciale di tenere nel proprio domicilio finanche attrezzi o coltelli di comune uso domestico, imponendogli così limitazione inutilmente afflittive ed estranee alla finalità della norma (da queste premesse, la Corte ha ritenuto inapplicabile la disposizione sanzionatoria in relazione alle detenzione di munizioni: nella specie, trattatasi di un proiettile da guerra).
Sezione I, sentenza 19 novembre 2009-13 gennaio 2010 n. 1104 – Pres. Chieffi; Rel. Di Tomassi; Pm (diff.) Cedrangolo, Ric. Gallifuoco
DIFENSORE PENALE
Difensore di ufficio – Sostituzione – Limiti – Giustificato motivo – Insussistenza – Nullità – Configurabilità – Limiti. (C.p.p., articolo 97, comma 5)
L’inosservanza della norma di cui all’articolo 97, comma 5, del C.p.p., in forza della quale il difensore di ufficio può essere sostituito solo per giustificato motivo, determina nullità solo in caso di concreta lesione del diritto di difesa, sicchè tale nullità non sussiste in caso di sostituzione dell’originario difensore di ufficio che non abbia svolto alcuna concreta attività defensionale, non potendo in tal caso ipotizzarsi alcuna lesione del precitato diritto di difesa.
Sezione IV, sentenza 19 novembre – 16 dicembre 2009 n. 48032 – Pres. Mocali; Rel. Marzano; Pm (conf.) Di Popolo; Ric. Alexandrovitch
ESECUZIONE PENALE
Procedimento di esecuzione – Formalità – Udienza camerale in contraddittorio – Procedura semplificata – Eccezionalità - Conseguenze – Fattispecie.
Il procedimento di esecuzione, regolato in via generale dell’articolo 666, comma 3 e seguenti, del C.p.p., prevede per la trattazione delle questioni devolute alla cognizione del giudice della fase esecutiva una identica disciplina, con fissazione di udienza camerale in contraddittorio tra le parti e con intervento necessario del pubblico ministero e del difensore; solo in specifiche e tassativamente determinate ipotesi (articoli 667, 672, e 676 del C.p.p.) è prevista una procedura semplificata a contraddittorio eventuale e differito (da queste premesse, la Corte, avendo apprezzato che il giudice dell’esecuzione aveva deciso de plano, fuori dei casi previsti, l’incidente di esecuzione proposto del condannato per ottenere la revoca della sentenza per abolizione del reato, ha ritenuto il provvedimento inficiato da nullità assoluta, siccome importante riflessi negativi sul diritto di difesa, rilevabile d’ufficio e, per l’effetto, lo ha annullato con rinvio).
Sezione I, sentenza 17 novembre – 28 dicembre 2009 n. 49621 – Pres. Fazzioli; Rel. Siotto; Pm (conf.) Iannelli; Ric. Malusa
PROVE PENALI
Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni – Disciplina di garanzia – Ambito di applicazione – Registrazione fonografica di colloquio a opera di un partecipe – Esclusione. (C.p.p., articoli 191, 234, 266 e seguenti)
La registrazione fonografica di conversazioni o comunicazioni realizzata, anche clandestinamente, da un soggetto che ne sia partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi, non è riconducibile alla nozione di intercettazione, cui è applicabile la disciplina di garanzia di cui agli articoli 266 e seguenti del C.p.p., ma costituisce una prova documentale, utilizzabile processualmente a norma dell’articolo 234 del C.p.p. (sezioni Unite, 28 maggio 2003, Torcasio e altro)
Sezione VI, sentenza 1°- 23 dicembre 2009 n. 49511 – Pres. Di Virginio; Rel. Ippolito; Pm (conf.) Selvaggi; Ric. Ticchiati
REATI CONTRO IL PATRIMONIO
Truffa – Consegna di assegni – Consumazione. (C.p., articoli 640)
Il reato di truffa si perfeziona non nel momento in cui il soggetto passivo assume l’obbligazione per effetto degli artifici o raggiri subiti, bensì in quello in cui si verifica l’effettivo conseguimento del bene economico da parte dell’agente e la definitiva perdita di esso da parte del raggiato. Pertanto, quando il reato di truffa abbia come oggetto immediato il conseguimento di assegni bancari, sia di conto corrente che circolari, esso non si consuma, con effetti anche ai fini della competenza territoriale, nel luogo in cui l’autore del reato versa l’assegno, bancario o circolare, ma nel luogo in cui avviene l’effettiva deminutio del patrimonio del truffato, attraverso l’addebito, nel conto corrente di questi, della somma portata dal titolo di credito da parte della banca trattaria, coincidente con il luogo in cui ha sede la banca o la sua filiale, presso cui è stato acceso il conto corrente.
Sezione II, sentenza 12-30 novembre 2009 n. 45836 – Pres. Sirena; Rel. Chindemi; Pm (conf.) Stabile; Ric. Ruggiero
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
Esercizio arbitrario delle proprio ragioni – Minaccia e violenza sproporzionate – Configurabilità della fattispecie estorsiva. (C.p.. articoli 393 e 629)
Integra il reato di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la richiesta di adempimento di un preteso debito che sia realizzata con modalità caratterizzate da pervicacia e particolare efficacia intimidatoria, tali da mostrarsi del tutto eccedenti e sproporzionate rispetto all’esercizio del preteso diritto. (Nella specie, trattavasi di una minaccia che faceva riferimento a un attentato incendiario attuato contro l’abitazione del debitore e che si era sostanziata anche nella prospettazione di possibili pericoli per l’incolumità dei componenti della famiglia di questi).
Sezione II, sentenza 2-24 dicembre 2009 n. 49564 – Pres. Fiandanese; Rel. Fumu; Pm (conf.) Riello; Ric. Amato
SENTENZA PENALE
Requisiti della sentenza – Redazione della motivazione – Scrittura manuale – Illeggibilità – Conseguenze – Nullità – Condizioni. ( C.p.p., articoli 125, comma 3, 178 e seguenti e 546)
L’utilizzo della scrittura a mano per l’estensione della motivazione della sentenza, se pur non vietato, è obsoleto e dimostrativo di attenzione ridotta da parte del magistrato amanuense alla manifestazione formale della funzione giurisdizionale, ponendo in secondo piano le esigenze del lettore e in particolare di chi, avendo riportato condanna, pretende di conoscerne agilmente le ragioni. Tale modalità di estensione può essere causa di nullità di ordine generale a regime intermedio della sentenza se e in quanto si risolva in un’indecifrabilità grafica, che non sia limitata ad alcune parole e non dia luogo a una difficoltà di lettura agevolmente superabile (si veda sezioni Unite, 28 novembre 2006, Giuffrida).
Sezione II, sentenza 2-24 dicembre 2009 n. 49568 Pres. Fiandanese; Rel. Fumu; Pm (conf.) Riello; Ric. Russo e altro
STRANIERI
Disciplina dell’immigrazione degli stranieri extracomunitari – Stranieri clandestini – Ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato – Trattenimento nel territorio dello Stato – Sussistenza del giustificato motivo – Allegazione da parte dell’imputato – Apprezzamento del giudice – Dimostrazione. (D.L.vo 25 luglio 1998 n. 286, articolo 14, commi 5-bis e 5-ter)
Ai fini della configurabilità del reato di cui all’articolo 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, quando lo straniero si limiti ad allegare una situazione a suo dire ostativa all’obbligo di allontanamento (nella specie, l’asserita impossibilità di procurarsi i documenti necessari ai fini dell’espatrio), tale da rendere inesigibile l’adempimento e da configurare quindi quel «giustificato motivo» al quale deve riconoscere la natura e l’efficacia propria di una scriminante, pur se non rientrante tra quelle codificate, su questa sola base il giudice non può pervenire senz’altro a una pronuncia assolutoria, neppure ai sensi del capoverso dell’articolo 530 del C.p.p., ma deve compiere gli accertamenti necessari a verificare in concreto, sotto tutti i profili rilevanti, la corrispondenza alla realtà e la congruità di quanto dall’imputato affermato a propria giustificazione.
Sezione I, sentenza 2-22 dicembre 2009 n, 49335 – Pres. Silvestri; Rel. Giordano; Pm (conf.) Delehaye; Ric. Pg appello Bologna in proc. Wang
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