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Massimario



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STUPEFACENTI

Circostanza aggravante dell’ingente quantità – Asserito contrasto con il principio di determinatezza della fattispecie penale – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza. (Costituzione, articoli 13, comma 2, e 25, comma 2; D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, articolo 80, comma 2)
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 80, comma 2, del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, nella parte in cui configura un aumento di pena «se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti», solleva con riferimento agli articoli 25, comma 2, e 13, comma 2, della Costituzione, per asserito contrasto con il principio di determinatezza / precisione della fattispecie penale. Infatti, nel nostro sistema penale il comportamento da ritenersi penalmente sanzionato deve essere necessariamente descritto con grande precisione, ma ciò non esclude che il legislatore lasci al giudice la sua valutazione se, nel caso concreto, tale comportamento per la sua entità debba essere considerato aggravato o attenuato, consentendo in tal modo alla giurisprudenza di stabilire sulla base degli innumerevoli e mai predeterminabili casi della vita – i criteri più idonei per valutare tale entità. Ne deriva che il caso dell’ingente (o modica) quantità dello stupefacente deve essere necessariamente lasciato alla determinazione del giudice perché il relativo giudizio è necessariamente condizionato di volta in volta dalla tipologia della sostanza stupefacente, della sua qualità, della situazione del mercato.
Sezione VI, sentenza 7-29 ottobre 2009 n. 41626 – Pres. Agrò; Rel. Lanza; Pm (parz. conf.) Febbraro; Ric. Pg appello Napoli e altri in proc. Guida e altri

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Furto – Elemento soggettivo – Dolo specifico - Fine di profilo – Contenuto – Fattispecie. (C.p., articoli 624 e 625)
Nel reato di furto, ai fini della configurabilità del dolo specifico (fine di profitto), il profitto può consistere in una qualsiasi utilità o vantaggio, anche di natura non patrimoniale, ed è sufficiente che il soggetto attivo (a nulla giuridicamente rilevando la destinazione che egli abbia dato alla cosa sottratta) abbia operato per il soddisfacimento di un qualsiasi interesse anche psichico. (Nella specie, è stato rigettato il ricorso avverso la sentenza di condanna, non avendo la Corte condiviso il motivo di doglianza sull’insussistenza del dolo specifico, articolato sostenendosi che l’imputato si era impossessato di un apparecchio cellulare sottratto alla persona offesa non ai fini di profitto, ma solo «per controllare messaggi eventualmente inviati da altri ragazzi»).
Sezione IV, sentenza 8 luglio – 8 ottobre 2009 n. 39104 – Pres. Mocali; Rel. Izzo; Pm (conf.) Febbraro; Ric. Dianese


Ricettazione – Elemento soggettivo – Prova – Dimostrazione. (C.p., articolo 648)
Ai fini della configurabilità della ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla basa della mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto, perché siffatto comportamento è sicuramente rivelatore della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con acquisto in mala fede.
Sezione II, sentenza 24 giugno – 8 ottobre 2009 n. 39014 – Pres. Casucci; Rel. De Cresienzo; Ric. Vuono

STRANIERI

Disciplina dell’immigrazione degli stranieri extracomunitari – Stranieri clandestini – Ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato – Trattamento nel territorio dello Stato – Sussistenza del giustificato motivo – Caratteristiche – Necessità di sostenere la propria famiglia all’estero – Irrilevanza – Fattispecie. (D.L.vo 25 luglio 1998 n. 286, articolo 14, commi 5-bis e 5- ter)
Ai fini della configurabilità del reato di cui all’articolo 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, in ordine alla verifica sull’eventuale sussistenza di un «giustificato motivo» che abbai indotto lo straniero colpito dal provvedimento di espulsione a trattenersi nel territorio dello Stato, il motivo sostanziatesi nella rappresentanza necessità di provvedere economicamente a sé e alla propria famiglia nella patria lontana (nella specie, l’imputata, che aveva ammesso di essere dedita alla prostituzione in Italia, aveva rappresentato lo svolgimento di tale attività come necessaria per il proprio sostentamento e per provvedere alle esigenze di vita del figlio di un anno affidati ai nonni nel Paese di origine) si appalesa come “motivo giusto”, socialmente e umanamente apprezzabile, ma non certo come «giustificato motivo» idoneo a escludere un requisito costitutivo della fattispecie incriminatrice; ciò in quanto detta necessità non può rendere, in sé, inesigibile l’adempimento dell’ordine impartito dalla pubblica amministrazione, né è idonea a rendere tale adempimento dell’ordine impartito della pubblica amministrazione, né è idonea a rendere tale adempimento pericoloso ovvero difficoltoso, agendo la stessa su un piano diverso e distinto da quello delineato dalla norma incriminatrice, e precisamente il piano proprio delle generali condizioni caratterizzanti la situazione del “migrante economico”
Sezione I, sentenza 22 settembre – 12 ottobre 2009 n. 39558 – Pres. Fazzioli; Rel. Bonito; Pm (conf.) Delehaye; Ric. Pg appello Brescia in proc. Popescu.

PROVE PENALI

Consulenza tecnica – Ruolo e poteri del consulente di parte – Disciplina. (C.p.p., articolo 233)
Il consulente tecnico può affiancare la parte che assiste non solo ai fini della attività peritali, ma per qualsiasi altra attività processuale o procedurale cui la parte che l’ha nominato ha diritto di presenziare (quindi, come nella specie, all’esame dei minori offesi dal reato di violenza sessuale).
Sezione III, sentenza 9 giugno – 16 settembre 2009 n. 35702 – Pres. Lupo; Rel. Mulliri; Pm (diff.) Izzo; Ric. Pg appello Reggio Calabria in proc. Raso.

CIRCOLAZIONE STRADALE

Guida sotto l’influenza dell’alcool – Accertamento dello stato di ebbrezza – Etilometro – Rilevanza - Limiti – Conseguenze a seguito della novella legislativa che ha stabilito diversi valori alcolemici. (D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285, articolo 186)
Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all’articolo 186 del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285), anche a seguito della novella riformatrice di cui al decreto legge 7 agosto 2007 n. 117, convertito dalla legge 2 ottobre 2007. 160, che sostituendo il comma 2 della suddetta norma incriminatrice, ha solo determinato un differenziato trattamento sanzionatorio a seconda del valore del tasso alcolemico riscontrato, il giudice può pur sempre formare il suo libero convincimento, in base a elementi probatori acquisiti diversi dell’esito dell’alcooltest, ai sensi dei principi generali in materia di prova (principio del libero convincimento, assenza di prove legali, necessità che la prova non dipenda dalla discrezionale volontà della parte interessata). Peraltro, la possibilità per il giudice di avvalersi, ai fini dell’affermazione della sussistenza dello stato di ebbrezza, delle sole circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatori può il più delle volte circoscriversi alla sola fattispecie meno grave, quella di cui al comma 2, lettera a), dell’articolo 186, imponendosi per le ipotesi più gravi l’accertamento tecnico del livello effettivo di alcool.
Sezione IV, sentenza 16 giugno – 21 settembre 2009 n. 36576 – Pres. Mocali; Rel. Romis; Pm (conf.) Iacoviello; Ric.(..)

PROVE PENALI

Testimonianza – Incompatibilità con l’ufficio di testimone – Ufficiale di polizia giudiziaria delegato alle indagini – Esclusione. (C.p.p., articolo 197)
L’articolo 197 del C.p.p. è norma derogatoria al principio generale della capacità a testimoniare, restandone così vietata l’interpretazione estensiva: per l’effetto, è da escludere la pretesa incapacità a testimoniare dell’ufficiale di polizia delegato alle indagini dal pubblico ministero.
Sezione II, sentenza 14 luglio – 4 settembre 2009 n. 34053 – Pres. Pagano; Rel. Renzo; Pm (conf.) D’Ambrosio ; Ric. Camponovo

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

Commercio di prodotti con segni falsi – Grassolanità della contraffazione – Rilevanza – Limiti. (C.p., artcoli 49 e 474)
La configurabilità del reato di cui all’articolo 474 del C.p. non è esclusa dal fatto che la contraffazione risulti riconoscibile da un compratore di media diligenza; tale norma, infatti, tutela il bene della pubblica fede intesa come affidamento collettivo nei marchi o nei segni distintivi. Ne consegue che non si può parlare di reato impossibile per il solo fatto che la grossolanità della contraddizione sia riconoscibile dall’acquirente in ragione delle modalità della vendita, in quanto l’attitudine della falsificazione a ingerire confusione deve essere valutata non con riferimento al momento dell’acquisto, ma in relazione alla visione degli oggetti nella loro successiva utilizzazione; pertanto, occorre avere riguardato alla potenzialità lesiva del marchio, connaturata all’azione di diffusione in riferimento a un numero indeterminato o indeterminabile di consociati nel corso della loro successiva utilizzazione e circolazione.
Sezione II, sentenza 7 maggio – 21 settembre 2009 n. 36470 – Pres. Bardovagni; Rel. Gentile; Ric. Pg appello Roma in proc. Di Micco

SANITA'

Medico – Responsabilità professionale – Intervento chirurgico – Responsabilità di equipe – Contenuto – Presupposti – Limiti – Fattispecie in tema di dimenticanza di corpi estranei. (C.p., articoli 41, 43 e 590)
In tema di colpa medica, nell’attività chirurgica di èquipe tutti i soggetti partecipanti sono tenuti a esercitare il controllo sul buon andamento dell’intervento chirurgico e in particolare tutti i soggetti intervenuti all’atto operatorio devono partecipare ai controlli volti a fronteggiare il frequente e grave rischio di lasciare nel corpo del paziente oggetti estranei, conseguendone che non è neppure consentita la delega delle proprie incombenze agli altri componenti, perché ciò vulnererebbe il carattere plurale, integrato, del controllo, che ne accresce l’affidabilità. E ciò vale, in genere, per tutte le fasi dell’intervento chirurgico in cui l’attività di èquipe è corale, riguardando quelle fasi dell’intervento chirurgico in cui ognuno esercita e deve esercitare il controllo sul buon andamento dello stesso. Diverso discorso deve farsi, invece, per quelle fasi in cui, distinti nettamente, nell’ambito di un’operazione chirurgica, i ruoli e i compiti di ciascun elemento dell’èquipe, dell’errore o dell’omissione ne può rispondere solo il singolo operatore che abbia in quel momento la direzione dell’intervento o che abbia commesso un errore riferibile alla sua specifica competenza medica: l’anestesista, per intendersi, non potrà certo rispondere dell’errore del chirurgo, come questi non risponderà di una inidonea somministrazione di anestetico da parte del primo. (Da queste premesse, relativamente a un addebito di lesioni colpose in danno di un paziente cui, durate un intervento chirurgico, era stata negligentemente dimenticata nell’addome una pezza laparatomia, è stato rigettato il ricorso presentato dall’aiuto chirurgico, il quale sosteneva che del fatto dovesse rispondere il primario che aveva eseguito personalmente l’atto operatorio).
Sezione IV, sentenza 18 giugno – 21 settembre 2009 n. 36580 – Pres. Mocali; Rel. D’Isa; Pm (conf.) Fraticelli; Ric. (…)

STRANIERI

Disciplina dell’immigrazione degli stranieri extracomunitari – Stranieri clandestini – Espulsione – Inottemperanza all’ordine del sequestro o rientro illecito nel territorio nazionale – Eventuali vizi del decreto prefettizio – Irrilevanza – Conseguenze – Deducibilità o rilevabilità in sede penale dell’eventuale illegittimità – Esclusione. (D.L.vo 25 luglio 1998 n. 286, articoli 13, comma 13, e 14, comma 5-ter)
Sia in tema di inosservanza dell’ordine del questore allo straniero espulso di lasciare il territorio nazionale, integrante il reato di cui all’articolo 14, comma 5-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 che in tema di illecito reingresso nel territorio nazionale da parte dello straniero già espulso mediante accompagnamento coattivo alla frontiera, integrante il reato di cui all’articolo 13, comma 13, dello stesso decreto legislativo, gli eventuali vizi del decreto prefettizio di espulsione, costituente presupposto dell’ordine del questore, e le eventuali invalidità del procedimento, non possono essere dedotti né rilevati in sede penale, attesa la natura civilistica della relativa impugnazione. Il presupposto dei reati suddetti è infatti integrato dalla sussistenza di un decreto di espulsione esecutivo, anche se sottoposto, in ipotesi, a gravame o impugnativa, per cui il gravame e il suo esito non interessano ai fini penali perché l’impugnazione non sospende comunque l’efficacia esecutiva del decreto. Per l’effetto, i reati de quibus sussistono a prescindere dalle eventuali invalidità del decreto di espulsione che, se in ipotesi sussistenti e successivamente rilevate dal giudice civile, potranno determinare la possibilità per l’interessato di rientrare in Italia, ma non escludere la sussistenza dell’illecito penale già perfezionatosi per l’effetto, rispettivamente, dell’inosservanza all’ordine di espulsione ovvero del reingresso dopo l’allontanamento coattivo in virtù dell’espulsione.
Sezione I, sentenza 18 giugno – 3 settembre 2009 n. 33862 – Pres. Fazzioli; Rel. Corradini; Pm (conf.) Delehaye; Ric. Daci

DIFENSORE PENALE

Patrocinio a spese dello Stato – Condizioni per l’ammissione – Esclusione dal patrocinio – Soggetto indagato, imputato o condannato per reato ostativo -Ambito di operatività – Fattispecie. (D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, articolo 91)
In tema di patrocinio a spese dello Stato, l’esclusione dall’ammissione al beneficio prevista dall’articolo 91, lettera a), del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per chi risulti indagato, imputato o condannato per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, interviene solo se il reato ostativo è oggetto del procedimento nell’ambito del quale il beneficio è stato richiesto. (Nella specie, la Corte ha così annullato il provvedimento che aveva revocato il beneficio sulla base del rilievo che l’istante in precedenza era stato ritenuto responsabile delle violazioni degli articoli 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74; il giudice di legittimità ha accolto il ricorso, sulla base del principio di cui in massima, evidenziando come, nel procedimento interessato dalla richiesta di ammissione al patrocinio, l’istante non fosse peraltro imputato per reati ostativi).
Sezione IV, sentenza 12 giugno – 20 ottobre 2009 n. 40589 – Pres. Brusco; Rel. Foti; Pm (conf.) Fraticelli; Ric. De Vito

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