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DIFENSORE PENALE
Patrocinio a spese dello Stato – Condizioni per l’ammissione – Esclusione dal patrocinio - «Reato ostativo» - Ambito di operatività. ( D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, articolo 91)
In tema di patrocinio a spese dello Stato, secondo la corretta interpretazione della norma di cui all’articolo 91 D.P.R. 30 maggio 2002 n.115, deve ritenersi che l’esecuzione dal beneficio operi solo se per il «reato ostativo» il soggetto risulti indagato o imputato nell’ambito del procedimento per il quale è stata chiesta l’ammissione al patrocinio.
Sezione IV, sentenza 12 giugno – 12 agosto 2009 n. 32940 – Pres. Brusco; Rel. Piaccialli; Pm (conf.) Fraticelli; Ric. De Vito
IMPUGNAZIONI PENALI
Cassazione (ricorso per) – Casi di ricorso – Difetto di motivazione – Omessa valutazione o travisamento di atti – Principio di autosufficienza del ricorso – Conseguenze – Oneri per il ricorrente. (C.p.p., articolo 606, comma 1, lettera e)
In tema di ricorso per cassazione, ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettera e) del C.p.p., la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, oltre dal testo dal provvedimento impugnato, può essere desunta anche «da altri atti del processo specificamente indicati». Tuttavia, è onere del ricorrente, che si avvalga di tale vizio, allegare gli atti asseritamente non esaminati, dovendosi comunque coordinare il sollecito controllo con la necessaria specificità del gravame, a cui presidio è anche il principio di «autosufficienza» del ricorso. Infatti, quando la doglianza abbia riguardo a specifici atti processuali, la cui compiuta valutazione si assume essere stata omessa o travista, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell’integrale contenuto degli atti medesimi, posto che, anche in sede penale, in virtù del richiamato principio dell’«autosufficienza»del ricorso, deve ritenersi precluso alla Corte di cassazione l’esame diretto degli atti del processo, a meno che il fumus del vizio dedotto non emerga all’evidenza della stessa articolazione del ricorso ( nella specie la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero dove si prospettava, senza avere rispettato le suddette condizioni, la carenza e manifesta illogicità della motivazione, per avere il giudice asseritamente non considerato l’intero contenuto di alcuna sommarie informazioni testimoniali e il contenuto di alcune intercettazioni).
SezioneVI, sentenza 8-31 luglio 2009 n. 31765 – Pres. Mannino; Rel. Fazio; Pm (conf.) Iacoviello; Ric. Proc. Rep. Trib. Cosenza in proc. Amato
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE
Estradizione – Principio della doppia incriminazione – Condizioni – Fattispecie . (C.p., articolo 13, comma 2; C.p.p., articoli 697 e seguenti)
In tema di estradizione, per soddisfare il requisito richiesto dal comma 2 dell’articolo 13 del C.p., è necessario che il fatto costituisca reato sia per la legge dello Stato richiedente sia per quella Stato italiano, essendo del tutto indifferente la diversa qualificazione giuridica che il medesimo fatto può ricevere nei due ordinamenti (da queste premesse, in una fattispecie in cui l’estrazione era richiesta per il reato di tentato omicidio, la corte ha ritenuto satisfattivo che tale reato fosse previsto come reato anche dall’ordinamento giuridico italiano; mentre non poteva essere posta in discussione in sede di procedura di estradizione la valutazione in concreto del fatto e, quindi, in ipotesi la circostanza che questo potesse essere qualificabile, secondo il nostro ordinamento, come lesioni volontarie).
Sezione VI, sentenza 17 giugno – 31 luglio 2009 n.31764 – Pres. Mannino; Rel. Milo; Pm (conf.) Monetti; Ric. Jitica
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA
Falsità in scrittura privata – Firma illeggibile – Rilevanza – Fattispecie. (C.p., articolo 485)
Integra il reato di falsità materiale in scrittura privata la condotta di chi, per il pagamento di una fattura, da addebitare ad una società, abbia apposto la propria firma, illeggibile, dichiarandosi in tal modo rappresentante della società cui l’importo indicato nella fattura veniva così addebitato. Il reato, infatti, non è escluso dal fatto che l’agente non abbia falsificato la firma del rappresentante della società, ma si sia limitato ad apporre una firma illeggibile, giacché con tale condotta questi ha comunque realizzato la materiale falsificazione della firma, in ragione del fatto che chi avesse esaminato il documento sarebbe stato legittimato a ritenere che la firma fosse quella del legale rappresentante della società. (Per l’effetto la Corte ha rigettato il ricorso, avverso la sentenza di condanna, con il quale si sosteneva, invece, che l’imputato, avendo solo apposto un firma illeggibile, non aveva formato alcuna scrittura falsa, ma al più si sarebbe trattato di una falsità ideologica in scrittura privata, non punibile).
Sezione V, sentenza 11 marzo – 31 luglio 2009 n. 31728 – Pres. Ferrua; Rel. Federico; Pm (conf.) Izzo; Ric. Marcuzzi
REATI CONTRO LA PERSONA
Rissa – Omicidio o lesioni commessi durante la rissa – Rapporti tra reati. (C.p. articoli 81, 575 , 582, e 588, comma 2)
Con la fattispecie aggravata di rissa prevista dall’articolo 588, comma 2, del C.p., concorrono, con riguardo al solo corissante autore degli ulteriori fatti, i reati di lesione o di omicidio da costui commessi nel corso della contesa, che non hanno valore assorbente rispetto alla rissa, non essendo il reato di lesione o quello di omicidio «reato progressivo» rispetto alla rissa e non essendo peraltro il reato di rissa, rispetto all’omicidio «reato complessivo» .
Sezione I, sentenza 7-29 luglio 2009n. 31219 – Pres. Giordano; Rel. Cavallo; Pm (conf.) Montagna; Ric. Chapurin e altro
SANITA'
Medico – Responsabilità professionale – Anestesista – Lesione colposa provocata nel post operatorio – Responsabilità di équipe – Insussistenza – Fattispecie. (C.p., articoli 41, 43 e 590)
L’anestesista che partecipa all’intervento chirurgico non per questo solo fatto può essere chiamato a rispondere del decorso post operatorio se il suo intervento non è espressamente richiesto o se tale intervento non è imposto da particolari condizioni del paziente. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che non vi fossero elementi per addebitare il fatto alla responsabilità colpevole dell’anestesista, la cui responsabilità era stata affermata attraverso un improprio richiamo dei principi in tema di responsabilità di èquipe; infatti, l’anestesista risultava avere svolto il proprio ruolo solo durante l’intervento chirurgico e non era stato chiamato a seguire il decorso post operatorio del paziente, dove era stato ravvisato il comportamento colpevole che aveva provocato le lesioni al paziente, né il relativo intervento in quella sede era imposto dalle particolari condizioni del paziente; per l’effetto, poteva e doveva trovare piena applicazione il principio di affidamento, con conseguente annullamento senza rinvio in parte qua della decisione di condanna).
Sezione IV, sentenza 22 maggio – 6 agosto 2009 n. 32191 – Pres. Campanato; Rel. Piccialli; Pm (parz. diff.) Cedrangolo; Ric. (…)
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Esercizio abusivo della professione – Professione forense – Fattispecie. (C.p., articolo 348)
Nel processo civile, come quello penale, non esiste figura del nuncius nella sede processuale, ma quella del sostituto, per delega scritta, del difensore nominato: per effetto, nella specie, è stato ravvisato il reato di esercizio abusivo della professione di avvocato nei confronti dell’imputato che, non essendo più iscritto al relativo albo, risultava avere svolto attività processuale in sostituzione del difensore nominato , qualificandosi come avvocato, con reiterazione della domanda, eccezioni e difesa contenute nell’atto introduttivo.
Sezione Vi, sentenza 11 giugno – 16 luglio 2009 n. 29435 – Pres. de Roberto; Rel. Colla; Pm (conf.) Di Casola; Ric.Santagati
SOCIETA'
Immedesimazione con gli organi sociali – Conseguenze patrimoniali per l’ente per fatti commessi dal proprio rappresentante – Fattispecie in tema di confisca. (C.p., articolo 240; D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, articolo301)
Per il principio di immedesimazione delle persone giuridiche con gli organi che le gestiscono e rappresentano, gli enti, pur non essendo suscettibili di responsabilità penale, subiscono gli effetti patrimoniali derivanti dall’attività eventualmente illecita
posta in essere dagli organi che ne hanno la rappresentanza, allorché detta attività afferisca alla gestione della persona giuridica; sicché, mentre agli organi rappresentativi farà carico la responsabilità penale per i fatti costituenti reato, ogni altra conseguenza patrimoniale viene a ricadere sull’ente esponenziale in nome e per conto del quale la persona fisica, che ne ha la rappresentanza, ha agito, con la solo esclusione dell’ipotesi in cui risulti che si è interrotto il rapporto organico con l’ente per avere il rappresentante agito al di fuori delle proprie competenza o ignorando precise direttive alle quali doveva attenersi. (Da queste premesse, la Corte, in una fattispecie in cui oggetto di contestazione era il reato di contrabbando doganale addebitato al legale rappresentante di una sociètà per azioni, la cui posizione era stata peraltro archiviata per difetto del dolo, la Corte ha rigettato il ricorso, proposto nell’interesse della società, avverso il provvedimento adottato dal giudice dell’esecuzione che aveva respinto la chiesta di restituzione della somma ricavata dalla vendita delle cose sequestrate, di cui, con l’archiviazione, era stata disposta la confisca).
Sezione III, sentenza 4 giugno – 13 luglio 2009 n. 28508 – Pres. Onorato; Rel. Lombardi; Pm (conf) Monetti; Ric. Vedani Carlo Matelli Spa
REATI CONTRO IL PATRIMONIO
Estorsione – E-mail vessatorie e intimidatorie – Sussistenza – Ingiusto profitto – Caratteristiche. (C.p., articoli 56 e 629)
In tema di estorsione, ai fini della configurabilità del reato, sono indifferenti la forma o il modo della minaccia, potendo questa essere manifesta o implicita, palese o larvata, diretta o indiretta, reale o figurativa, determinata o indeterminata, purché comunque idonea a incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo in relazione alle concrete circostanze oggettive, la personalità sopraffattrice dell’agente, l’ingiustizia della pretesa, il contesto ambientale, le condizioni soggettive della vittima e comunque a nulla rilevando che si verifichi una effettiva intimidazione del soggetto passivo (Cassazione 3298/99). Il profitto deve ritenersi ingiusto allorché sia fondato su una pretesa non tutelata dall’ordinamento giuridico né in via diretta – quando cioè si riconosce al titolare il potere di farla valere in giudizio – né in via indiretta – quando pur negandosi il potere di agire, si accordi il diritto di ritenere quanto spontaneamente sia stato adempiuto, come nel caso delle obbligazioni naturali.
Tribunale di Genova , sezione II, sentenza 9 aprile 2009 n. 1060 – Giudice Giacalone
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Resistenza a un pubblico ufficiale – Necessità di comportamento violento o minaccioso – Fuga in macchina con manovre pericolose per la circolazione dei pedoni – Sussistenza del reato ex articolo 337 del codice penale. (C.p., articolo 337)
Per la configurazione del reato di resistenza o violenza a un pubblico ufficiale, è necessaria l’esistenza di una condotta idonea a impedire l’esecuzione dell’atto di ufficio o a ostacolare l’esplicitazione della pubblica funzione. La giurisprudenza tende a ravvisare l’elemento materiale del reato in ogni comportamento coattivo, attuato con qualsiasi mezzo, purché si manifesti con violenza o minaccia: la mera resistenza passiva o la disobbedienza, infatti, non integrano tale reato. Per comportamento violento si intende non soltanto l’energia fisica adoperata dal soggetto attivo direttamente sul pubblico ufficiale o sull’incarico di pubblico servizio, ma anche attraverso strumenti non destinati per loro natura all’offesa: inoltre la violenza può essere attuata anche su soggetti diversi dal pubblico ufficiale e anche sulle cose. (Nella caso di specie, infatti , l’imputato che si è dato alla fuga ponendo in essere, alla guida dell’auto, delle manovre repentine che hanno messo in pericolo la circolazione dei pedoni, ha integrato la fattispecie di cui all’articolo 337 del codice penale).
Tribunale di Bari, sezione I penale, sentenza 11 giugno 2009 n.940 – Giudice Morfini
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