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CIRCOLAZIONE STRADALE E CODICE DELLA STRADA

Guida sotto l’influenza dell’alcool – Sequestro preventivo del veicolo finalizzato alla confisca – Veicolo di comproprietà di terzo – Legittimità. (D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285, articolo 186, comma 2, lettera c); C.p.p., articolo 321)
E’ legittimo il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca sanzionatoria prevista dall’articolo 186, comma 2, lettera c) del codice della strada, del veicolo di cui il trasgressore risulti comproprietario, giacché ai fini dell’applicazione della misura cautelare non possono avere effetti “vincoli” posti in materia contrattualistica dal codice civile, volti a regolare i “rapporti interni” tra il trasgressore ed altri soggetti (nella specie, la persona cointestataria del veicolo che aveva proposto richiesta di riesame rigettata dal tribunale) vantati, in ipotesi, una posizione giuridica qualificata nei confronti della res. Mentre la successiva confisca dovrà essere poi applicata dal giudice di merito tenendo conto, da un lato, dalla natura sanzionatoria della confisca de qua, che certo non può trovare limiti di applicazione con riferimento a profili di natura civilistica che concernano i “rapporti interni” tra i soggetti vantati la (con) titolarità della res, e,dell’altro, del fatto che, comunque, per «persona estranea al reato», ai fini della non applicazione della misura ablatoria, deve intendersi non solo chi non ha concorso nel reato, ma anche chi non ha neanche avuto, per difetto di vigilanza o altro, alcun tipo di colpevole collegamento, diretto o indiretto, ancorché non punibile, con la consumazione del reato.
Sezione IV, sentenza 22 maggio – 25 giugno 2009 n. 26438 – Pres. Campanato; Rel. Piccialli, Pm (conf.) Cedrangolo; Ric. Binzaru

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

Calunnia – Elemento materiale – Denuncia orale – Sufficienza – Mancata verbalizzazione – Irrilevanza. (C.p., articolo 368)
Ai fini della configurabilità della calunnia è irrilevante la mancata verbalizzazione della falsa denuncia, giacché per il delitto di calunnia non occorre una denuncia in senso formale, essendo sufficiente che taluno, rivolgendosi in qualsiasi forma all’autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità avente l’obbligo di riferire alla prima, esponga fatti concretanti gli estremi di un reato, addebitandoli a carico di persona di cui conosce l’innocenza. Del resto, la falsa denuncia pur non formalizzata per iscritto può essere dimostrata processualmente attraverso la testimoniane dei pubblici ufficiali che l’abbiano ricevuta.
Sezione VI, sentenza 17 marzo – 23 giugno 2009 n. 26177 – Pres .Lattanzi; Rel. Fidelbo; Pm (conf.) Selvaggi

REATO IN GENERE

Reato continuato – Stato di tossicodipendenza – Rilevanza – Condizioni – Limiti. (C.p.p., articolo 671, comma 1; C.p., articolo 81, comma 2; Dl 30 dicembre 2005 n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006 n. 49, articolo 4-vicies).
La modifica normativa di cui all’articolo 671, comma 1, del C.p.p., introdotta dall’articolo 4-vicies del decreto legge 30 dicembre 2005 n. 272,convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006 n. 49, in forza della quale è stato aggiunto il seguente periodo: «fra gli elementi che incidono sull’applicazione della disciplina del reato continuato vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza», ha carattere sostanziale ed è quindi operativa anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 81, comma 2, del C.p. in sede di cognizione, poiché introduce un criterio normativo nel canone di valutazione indiziaria dell’atteggiamento interiore costituito dall’unitarietà del disegno criminoso che caratterizza il reato continuato. Tale disposizione, peraltro, non implica che lo stato di tossicodipendenza renda necessariamente configurabile la continuazione tra tutti i reati che, in costanza di tale stato, siano compiuti da un dato soggetto, ma implica semplicemente che il giudice ha l’obbligo di tener conto di detto stato, fermo restando il principio per cui l’unicità del disegno criminoso non può identificarsi in un generico programma di attività delinquenziale, ma richiede la previa individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nella loro connotazione fondamentali, di giusta che lo stato di tossicodipendenza in tanto assume rilievo in quanto contribuisca a rendere riconoscibile la sussistenza di detta imprescindibile condizione.
Sezione IV, sentenza 22 maggio – 25 giugno 2009 n. 26397 – Pres. Campanato; Rel. Piccialli; Pm (parz.diff.) Cedrangolo; Ric. Vita e altro

STRANIERI

Disciplina dell’immigrazione degli stranieri extracomunitari – Stranieri clandestini – Espulsione - Inottemperanza all’ordine del questore o rientro illecito nel territorio nazionale – Eventuali vizi del decreto prefettizio – Irrilevanza – Conseguenze – Deducibilità o rilevabilità in sede penale della eventuale illegittimità – Esclusione. (D.L.vo 25 luglio 1998 n. 286, articoli 13, comma 13, e 14, comma 5-ter)
Sia in tema di inosservanza dell’ordine del questore allo straniero espulso di lasciare il territorio nazionale, integrante il reato di cui all’articolo 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, che in tema di illecito reingresso nel territorio nazionale da parte dello straniero già espulso mediante accompagnamento coattivo alla frontiera, integrante il reato di cui all’articolo 13, comma 13,dello stesso decreto legislativo, gli eventuali vizi del decreto prefettizio di espulsione, costituente presupposto dell’ordine del questore, e le eventuali invalidità del procedimento, non possono essere dedotti né rilevanti in sede penale, attesa la natura civilistica della relativa impugnazione. Il presupposto dei reati suddetti è infatti integrato dalla sussistenza di un decreto di espulsione esecutivo, anche se sottoposto, in ipotesi, a gravame o impugnativa, per cui il gravame e il suo esito non interessano ai fini penali perché impugnazione non sospende comunque l’efficacia esecutiva del decreto. Per l’effetto, i reati de quibus sussistono a prescindere dalle eventuali invalidità del decreto di espulsione che, se in ipotesi sussistenti e successivamente rilevante dal giudice civile, potranno determinare la possibilità per l’interessato di rientrare in Italia, ma non escludere la sussistenza dell’illecito penale già perfezionatosi per effetto, rispettivamente, dell’inosservanza all’ordine di espulsione ovvero del reingresso dopo l’allontanamento coattivo in virtù dell’espulsione.
Sezione I, sentenza 26 giugno – 3 settembre 2009 n. 33867 – Pres. Silvestri; Rel. Corradini; ,Pm, (conf.) Delehaye; Ric. Nezii

CONFISCA

Confisca obbligatoria – Ambito di applicabilità – Archiviazione – Ammissibilità – Condizioni –Mezzi di tutela – Incidente di esecuzione – Fattispecie. (C.p., articolo 240; D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, articolo 301; C.p.p., articoli 667, comma 4, e 676)
La confisca obbligatoria, nei casi previsti dalla legge, può essere disposta anche allorché venga pronunciata l’assoluzione o il proscioglimento dell’indagato per cause che non incidono sulla materialità del fatto e non interrompono il rapporto tra la cosa e il reato. Analogamente, la confisca può essere adottata anche nel caso in cui – in applicazione delle ragioni di economia processuale sottostanti alla previsione dell’articolo 125 delle disposizioni di attuazione del C.p.p. – la sussistenza del reato venga esclusa anticipatamente con il provvedimento di archiviazione, non potendosi sostenere che, al fine di rendere possibile la confisca obbligatoria di cosa in sequestro, il pubblico ministero sia costretto a esercitare l’azione penale, quando già risulti l’inutilità del dibattimento per essere il reato prescritto ovvero per evidente mancanza dell’elemento soggettivo o addirittura nel caso di morte dell’imputato. In tale evenienza, peraltro, l’interessato può attivarsi in sede di incidente di esecuzione (articoli 676 e 667, comma 4, del C.p.p.) per far valere, in quella sede, per contrastare la confisca, la prova dell’inesistenza nel nesso materiale tra la coda di cui è stata disposta la confisca e il reato ovvero dell’estraneità al reato medesimo, nei limiti previsti dalla legge, del soggetto cui la cosa appartiene. (Nella specie, con l’archiviazione per il reato di contrabbando doganale pronunciata, per difetto dell’elemento soggettivo, nei confronti del legale rappresentante di una società, era stata disposta la confisca obbligatoria delle cose che si assumevano oggetto di contrabbando; la Corte ha rigettato il ricorso proposto, nell’interesse dell’ente, avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione che aveva respinto la richiesta di restituzione della somma ricavata della vendita delle cose sequestrate, di cui stata disposta la confisca, sul rilievo che il giudice aveva adeguatamente motivato sia sul fatto che le ragioni dell’archiviazione, motivata sella carenza del dolo del contrabbando non incidevano sulla materialità del fatto, sia sull’insussistenza di elementi che potessero fondare l’estraneità dell’ente rispetto al reato di contrabbando, di cui era stato indagato il proprio amministratore e rappresentante legale per un’attività riconducibile alla società medesima).
Sezione III, sentenza 4 giugno – 13 luglio 2009 n. 28508 – Pres. Onorato; Rel. Lombardi; Pm (conf.) Monetti; Ric. Vedani Carlo Matalli Spa

PENA

Potere discrezionale del giudice nell’applicazione della pena – Diniego delle circostanze attenuati generiche – Apprezzamento del giudice di merito – Motivazione. (C.p., artcoli 62-bis, 132 e 133)
La sussistenza delle circostanze attenuanti generiche è oggetto di un giudizio di fatto che il giudice deve effettuare apprezzando i parametri indicati nell’articolo 133 del C.p. e può essere esclusa dal giudice di merito anche solo attraverso il richiamo, tra i suddetti parametri, di quelli ritenuti preponderanti per la propria decisione: la relativa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato, giacché il giudice non occorre che esamini tutti i parametri indicati dall’articolo 133 del C.p., essendo sufficiente che specifichi a quale di essi si è riferito. (Nella specie, si è ritenuta corretta e congruamente motivata la decisione che aveva negato le generiche evidenziando l’obiettiva gravità del reato e i precedenti penale degli imputati).
Sezione VI, sentenza 28 maggio – 15 luglio 2009 n. 28894 – Pres. de Roberto; Rel. Lanza; Pm (conf.) Febbraro; Ric. Belmonte e altri

EDILIZIA E URBANISTICA

Realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di singole unità immobiliari- Denuncia di inizio attività – Sufficienza – Condizioni. (D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, articoli 44 e 137; legge 24 marzo 1989 n. 122)
Ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 marzo 1989 n.122, la realizzazione di autorimesse o parcheggi destinati a pertinenza di fabbricati esistenti è soggetta ad autorizzazione gratuita soltanto se è realizzata nel sottosuolo o nei locali del piano terreno del fabbricato stesso. Per effetto della modifica apportata a tale disposizione dall’articolo 17, comma 90, della legge 15 maggio 1997 n. 127, poi, il regime dell’autorizzazione è stato esteso ai parcheggi realizzati, a uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree penitenziali esterne al fabbricato. In ogni caso è però necessario che i parcheggi siano realizzati nei siti suddetti, ossia nel sottosuolo o nei locali del piano terreno del fabbricato di cui costituiscono pertinenza o nel sottosuolo di aree esterne al fabbricato ma sempre pertinenziali alla stesso. Qualora, invece, vengano costruiti in aree diverse o all’esterno o in superficie non è più sufficiente la suddetta procedura semplificata, ma è necessario il preventivo rilasciato del permesso di costruire, in ragione del loro impatto sull’assetto urbanistico e sull’utilizzazione del territorio.
Sezione II, sentenza 18 marzo – 25 giugno 2009 n. 26327 – Pres. De Maio; Rel. Franco; Pm (conf.) Izzo; Ric. Arcovito

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

Falsa testimonianza – Persona offesa del reato – E’ solo lo Stato – Conseguenze. ( C.p., articolo 372; C.p.p., articolo 408)
La persona offesa del reato di falsa testimonianza (articolo 372 del C.p.) va individuata esclusivamente nello Stato, titolare dell’interesse cui la norma è finalizzata, e non anche privato che si ritenga danneggiato dalla falsità; ne consegue che quest’ultimo non è destinatario dell’avviso di archiviazione ex articolo 408, comma 2, del C.p.p., e non è legittimato né all’opposizione avverso la richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero né al ricorso per cassazione contro il decreto di archiviazione.
Sezione VI, sentenza 16 giugno – 27 luglio 2009 n. 30979 – Pres. Di Virginio; Rel. Ippolito; Pm (conf.) D i Popolo; Ric. Iannuzzi

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale – Sussistenza dell’obbligo – Termine – Individuazione. (C.p., articolo 361)
Ai fini della configurabilità del reato di cui all’articolo 361 del C.p., occorre considerare che il pubblico ufficiale è vincolato alla denuncia appena è in grado di individuare gli elementi di reato e di acquisire ogni altro elemento utile per la formazione dell’informativa: a tal riguardo, si tratta di reato istantaneo, nel senso che il termine di adempimento dell’obbligo è unico, finale e non iniziale, decorso il quale l’agente non è più in grado di tenere utilmente la condotta imposta; tanto che alla desistenza la legge non riconnette alcuna conseguenza giuridica, essendosi ormai verificati gli effetti (omissione o ritardo) necessari e sufficienti per la consumazione.
Sezione VI, sentenza 7 maggio – 6 luglio 2009 n. 27508 – Pres. de Roberto; Rel. Fazio; Pm (conf.) Cedrangolo; Ric. Rizzo

REATI CONTRO LA PERSONA

Pornografia minorile – Divulgazione e diffusione di materiale pornografico – Pericolo di diffusione – Accertamento – Fattispecie. (C.p., articolo 600-ter comma 3)
Ai fine della configurabilità del reato di cui all’articolo 600-ter, comma 3, del C.p. è compito del giudice di merito accertare la sussistenza del pericolo di “ diffusione” del materiale pedopornografico prodotto, facendo ricorso a elementi sintomatici della condotta, quali l’esistenza di una struttura organizzativa anche rudimentale atta a corrispondere alle esigenze di mercato dei pedofili, il collegamento dell’agente con soggetti pedofili potenziali destinatari del materiale pornografico, la disponibilità materiale di strumenti tecnici di produzione e /o trasmissione anche telematica idonea a diffondere il materiale pornografico in cerchie più o meno vaste di destinatari, l’utilizzo contemporaneo o differito nel tempo di più minori per la produzione di materiale pornografico. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretto e congruamente motivato il ragionamento del giudice di merito che, nell’escludere che il materiale fosse stato scambiato in un semplice rapporto “a due”, aveva apprezzato la sussistenza dell’elemento della “divulgazione” valorizzando in particolare la circostanza che l’imputato aveva realizzato nel proprio computer alcune cartelle condivise accessibili a terzi in cui erano collocate esplicitamente immagini di attività sessuale minorili, di modo che altri utenti, in possesso di software compatibile, potessero accedere attraverso la rete e così visionare e scambiare fotografie.)
Sezione III, sentenza 5 febbraio – 16 giugno 2009 n. 24788 – Pres. De Maio; Rel. Mulliri; Pm (conf.) Passacantando


Reati contro la libertà sessuale – Violenza sessuale – Violenza sessuale di gruppo – Due sole persone riunite – Configurabilità – Ragione. ( C.p., articolo 609-octies)
Il reato di violenza sessuale di gruppo (articolo 609-octies del C.p.), che presuppone la «partecipazione di più persone riunite» ad atti di violenza sessuale di cui all’articolo 609-bis del C.p., è configurabile anche nell’ipotesi che gli autori del fatto siano soltanto due, non essendo a tal fine necessario che l’atto sessuale sia compiuto contemporaneamente da tutti i partecipanti, essendo invece sufficiente la mera presenza di tutti, anche se l’atto viene poi posto in essere a turno da ciascuno dei partecipanti. Ciò in quanto l’elemento caratterizzante del reato è la presenza nel luogo del fatto di tutti i partecipi nel momento in cui viene posta in essere l’azione violenta o intimidatoria, cui la vittima non può sottrarsi per la più efficace costrizione esercitata da una pluralità di persone presenti sul posto, anche se appunto l’atto sessuale sia posto in essere da uno solo dei partecipi o da costoro a turno.
Sezione III, sentenza 13 maggio – 16 giugno 2009 n. 24804 – Pres. LUPO; Rel.Llombardii; Pm (conf.) Siniscalchi

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