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REATI IN GENERE

Circostanza del reato – Circostanza attenuanti comuni – Risarcimento del danno – Presupposti – Integralità del risarcimento – Apprezzamento del giudice. (C.p., articolo 62, n. 6)
Ai fini della configurabilità dell’attenuante di cui all’articolo 62, n. 6, del C.p., il risarcimento del danno deve essere integrale, comprensivo, quindi, della totale riparazione di ogni effetto dannoso e la valutazione in ordine alla corrispondenza tra transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa.
Sezione IV, sentenza 22 maggio – 25 giugno 2009 n. 26396 – Pres. Campanato; Rel. Piccialli; Pm (parz. diff.) Cedrangolo; Ric. Usai

SEQUESTRO PENALE

Sequestro probatorio – Avvenuta restituzione delle cose sequestrate previa estrazione di copia – Annullamento del sequestro da parte del tribunale del riesame – Impugnazione da parte del pubblico ministero – Interesse – Sussistenza – Conseguenze . (C.p.p., articoli 253, 263, 324 e 325)
Quand’anche il pubblico ministero, dopo l’esecuzione del sequestro, l’abbia restituita all’interessato, previa estrazione di copia, sussiste l’interesse della parte pubblica a ricorrere per cassazione avverso il provvedimento del tribunale del riesame che, nella more, abbia annullato il provvedimento di sequestro, giacchè tale provvedimento priva il pubblico ministero della possibilità di procedere alle indagini che aveva programmato di realizzare e a cui era finalizzato il provvedimento di sequestro. (La Corte, sul punto, ha ritenuto inapplicabile, così-contrastando la tesi della difesa dell’indagato che instava per la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dal pubblico ministero avverso l’ordinanza del tribunale de libertata, il principio di diritto affermato della sezione Unite, 24 aprile 2008, Tchmil).
Sezione VI, sentenza 26 giugno – 1° luglio 2009 n. 26699 – Pres. de Roberto; Rel. Ippolito; Pm (conf.) Selvaggi; Ric. Proc. Rep. Trib. Roma in proc. Genchi

CIRCOLAZIONE STRADALE E CODICE DELLA STRADA

Sanzioni amministrative accessorie all’accertamento di reati – Sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida – Determinazione della misura – Motivazione. (D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285, articoli 186, 187 e 222; C.p.p., articoli 444 e 445)
Il giudice che applichi, con la sentenza di patteggiamento, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista per alcune violazioni del codice della strada deve fornire una motivazione sul punto solo allorché la misura si allontani dal minimo edittale, e non già quando sia pari a questo o se ne discosti di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo edittale.
Sezione Vi, sentenza 15 aprile - 22 giugno 2009 n. 26001; Pres. Mocali; Rel. Romis; Pm (conf.) Martusciello; Ric. Amuri

REATI CONTRO LA PERSONA

Pornografia minorile – Divulgazione e diffusione di materiale pornografico – Pericolo di diffusione – Accertamento – Fattispecie. (C.p., articoli 600-ter comma 3)
Ai fini della configurabilità del reato di cui all’articolo 600-ter, comma 3, del C.P. è compito del giudice di merito accertare la sussistenza del pericolo di “diffusione” del materiale pedopornografico prodotto, facendo ricorso a elementi sintomatici della condotta, quali l’esistenza di una struttura organizzativa anche rudimentale atta a corrispondere alle esigenze di mercato dei pedofili, il collegamento dell’agente con soggetti pedofili potenziali destinatari del materiale pornografico, la disponibilità materiale di strumenti tecnici di produzione e/o trasmissione anche telematica idonei a diffondere il materiale pornografico in cerchie più o meno vaste di destinatari, l’utilizzo contemporaneo o differito nel tempo di più minori per la produzione di materiale pornografico. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretto e congruamente motivato il ragionamento del giudice di merito che, nell’escludere che il materiale fosse stato scambiato in un semplice rapporto «a due» , aveva apprezzato la sussistenza dell’elemento della “divulgazione” valorizzando in particolare la circostanza che l’imputato aveva realizzato nel proprio computer alcune cartelle condivise accessibili a terzi in cui erano collocate esplicite immagini di attività sessuale minorili, di modo che altri utenti, in possesso di software compatibile, potessero accedere attraverso la rete e così visionare e scambiare fotografie).
Sezione II, sentenza 5 febbraio – 16 giugno 2009 n. 24788 – Pres. DE Maio; Rel. Mulliri; Pm (conf.) Passacantando

 

Reati contro la libertà sessuale – Violenza sessuale – Violenza sessuale di gruppo – Due sole persone riunite – Configurabilità – Ragione. ( C.p., articolo 609-octies)
Il reato di Violenza sessuale di gruppo (articolo 609-octies del C.p.), che presuppone la «partecipazione di più persone unite» ad atti di violenza sessuale di cui all’articolo 609-bis del C.p., è configurabile anche nell’ipotesi che gli autori del fatto siano soltanto due, non essendo a tal fine necessario che l’atto sessuale sia compiuto contemporaneamente da tutti i partecipanti, essendo invece sufficiente la mera presenza di tutti, anche se l’atto viene poi posto in essere a turno da ciascuno dei partecipanti. Ciò in quanto l’elemento caratterizzante del reato è la presenza nel luogo del fatto di tutti i partecipi nel momento in cui viene posta in essere l’azione violenta o intimidatoria, cui la vittima non può sottrarsi per la più efficace costrizione esercitata da una pluralità di persone presenti sul posto, anche se appunto l’atto sessuale sia posto in essere da un solo dei partecipi o da costoro a turno.
Sezione III, sentenza 13 maggio- 16 giugno 2009 n. 24804 – Pres. Lupo; Rel. Lombardi; Pm (conf.) Siniscalchi

 


Sequestro di persona – Violenza sessuale – Rapporto – Concorso di reati – Ammissibilità. ( C.P., articoli 81, 605 e 609-bis e seguenti)
Il reato di sequestro di persona (articolo 605 del C.p.), attuato attraverso la privazione della libertà del soggetto passivo di una violazione sessuale per un tempo superiore a quello di consumazione della violenza stessa, concorre con quello di cui all’articolo 609 bis del codice penale.
Sezione III, sentenza 13 maggio- 16 giugno 2009 n. 24804 – Pres. Lupo; Rel. Lombardi; Pm (conf.) Siniscalchi

SEQUESTRO PENALE

Sequestro probatorio – Avvenuta restituzione della cosa sequestrate previa estrazione di copia – Annullamento del sequestro da parte del tribunale del riesame – Impugnazione da parte del pubblico ministero – Interesse – Sussistenza – Conseguenze. (C.p.p., articoli 253, 263, 324 e 325)
Quand’anche il pubblico ministero, dopo l’esecuzione del sequestro, l’abbia restituita all’interessato, previa estrazione di copia, sussiste l’interesse della parte pubblica a ricorrere per cassazione avverso il provvedimento del tribunale del riesame che, nelle more, abbia annullato il provvedimento di sequestro, giacchè tale provvedimento priva il pubblico ministero della possibilità di procedere alle indagini che aveva programmato di realizzare a cui era finalizzato il provvedimento di sequestro.
(La Corte, sul punto, ha ritenuto inapplicabile, così contrastando la tesi della difesa dell’indagato che instava per la declaratoria d’inammissibilità del ricorso proposto dal pubblico ministero avverso l’ordinanza del tribunale de libertate, il principio di diritto affermato dalle sezioni Unite, 24 aprile 2008, Tchmil).
Sezione VI, sentenza 26 giugno- 1° luglio 2009 n. 26699 – Pres. De Roberto; Rel. Ippolito; Pm (conf.) Selvaggi;Ric. Proc. Rep. Trib. Roma in proc. Genchi

DIFENSORE PENALE

Onorario e spese del difensore – Liquidazione – Difesa di una pluralità di parti aventi identica posizione processuale – Nozione. (D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, articolo 82; Dm Giustizia 8 aprile 2004 n. 127)
In tema di liquidazione dei compensi in favore del difensore, ai fini dell’applicazione della specifica disciplina prevista per il caso di assistenza e difesa da parte del difensore più parti aventi la stessa posizione, l’”identità di posizione processuale” non significa necessariamente identità di imputazione (giacché, del resto, anche l’identità di imputazione potrebbe non comportare la sussistenza di una identica posizione, laddove ad esempio, in materia associativa, venga contestata la partecipazione all’associazione o la promozione della stessa), ma ricomprende nella sua operatività, in modo duttile, tutte le situazioni in cui lo studio di un processo e del materiale probatorio consenta, senza particolari difficoltà, di articolare una linea difensiva comune per una pluralità di imputati.
Sezione IV, sentenza 6 marzo- 10 giugno 2009 n. 23890; Pres. Brusco; Rel. Izzo; Pm (diff.) De Sandro; Ric. La Camera

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Condotta materiale – Privazione della libertà personale del soggetto passivo del reato di rapina – Concorso tra il reato di rapina e quello di sequestro di persona – Configurabilità – Condizioni. (C.p., articoli 605 e 628, comma 3, numero 2)
La privazione della libertà personale costituisce ipotesi aggravata del delitto di rapina (e rimane in esso assorbita) solo quando la stessa si trovi in rapporto funzionale con la esecuzione della rapina medesima, mentre, nell’ipotesi in cui la privazione della libertà non abbia una durata limitata al tempo strettamente necessario alla consumazione della rapina, ma ne preceda o ne segua l’attuazione, in ogni caso protraendosi oltre il suddetto limite temporale, il reato di sequestro di persona concorre con quello di rapina, così come avviene allorquando essa si protragga (anche solo per pochi minuti) dopo la consumazione della rapina al fine di consentire ai rapinatori di allontanarsi più agevolmente.
Sezione II, Sentenza 3-21 giugno 2009 n. 26279; Pres. Monastero; Rel. Manna ; Pm (conf.) Fraticelli; Ric. Di Pasquale

IMPUGNAZIONI PENALI

Ricorso per cassazione – Casi di ricorso – Vizio di motivazione . Modifiche normativa introdotte dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46 – Vizio risultante dagli atti del processo – Sindacato di legittimità – Condizioni – Limiti. (C.p.p., articolo 606, comma 1, lettera e)
In tema di ricorsi per cassazione, con la previsione della censurabilità della sentenza per vizio di motivazione risultante dagli atti processuali, il legislatore, con la riforma della lettera e) dell’articolo 606 del C.p.p., non ha istituito un terzo grado di giudizio di merito, tale cioè che al giudice di legittimità possa essere sottoposto il materiale probatorio già utilizzato dal giudice di merito, affinchè la Corte di cassazione rinnovi la valutazione degli elementi di prova fornendone una diversa da quella del giudice di merito. Infatti, l’orizzonte del giudizio della Corte di cassazione sul materiale probatorio è rimasto limitato alla verifica di eventuali vizi di mancanza, illogicità è contraddittorietà della motivazione del giudice di merito sulla basa del materiale raccolto, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il senso della riforma è piuttosto quello di avere consentito una lettura, da parte della Corte di cassazione, di determinati atti del processo solo nel limitatissimo caso in cui sia dedotto dal ricorrente un preciso travisamento della prova, nel senso che un dato di essa sia stato letto da parte del giudice di merito in modo tale da condurre all’affermazione dell’esistenza di una specifica circostanza oggettivamente esclusa dal risultato probatorio o alla negazione della sussistenza di una circostanza sicuramente risultante della prova. Deve trattarsi, quindi, di un errore che inquini la trama motivazionale dell’interno provvedimento stravolgendola al punto di disarticolarla, con la conseguenza di rendere ictu oculi errato il risultato decisorio raggiunto su un punto rilevante e perciò decisivo ai fini della decisione. Solo in tal caso, e sempre che dell’errore il ricorrente abbia fatto una precisa e specifica individuazione tra gli atti del processo, indicando alla Corte, con assoluto rigore, la sua precisa collocazione “topografica”, è possibile al giudice di legittimità esaminare quell’atto e procedere all’annullamento della sentenza, ove sia rilevata l’esattezza della deduzione del ricorrente.
Sezione VI, sentenza 13 marzo – 23 giugno 2009 n. 26149 – Pres. Di Virginio; Rel. Colla; Pm (conf.) Cedrangolo; Ric. Ginocchio e altro

LIBERTA' PERSONALE

Riparazione per l’ingiusta detenzione – Presupposti – Colpa grave del richiedente – Nozione. (C.p.p., articoli 314 e 315)
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, deve ritenersi «colposo» il comportamento cosciente e volontario, connotato da negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi o regolamenti, al quale, senza volerne e senza rappresentarsene gli effetti (che pure, adottando l’ordinaria diligenza, si sarebbero potuti prevedere), consegue un effetto idoneo a trarre in errore l’organo giudiziario nell’emissione o nel mantenimento della misura cautelare. A tal riguardo, dovendosi definire «grave», e quindi ostativa al riconoscimento dell’indennizzo, la colpa connotata da macroscopica, evidente negligenza, imprudenza, trascuratezza ecc…, tale da superare ogni canone di comune buon senso.
Sezione VI, sentenza 9 aprile – 10 giugno 2009 n. 23894 – Pres. Rizzo; Rel. Marzano; Pm (conf.) D’Angelo; Ric. Yerochina

PROVE PENALI

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni – Valutazione della prova – Contestazioni sulle modalità di trascrizione – Modalità e rilevanza. (C.p.p., articoli 187 e seguenti e 266 e seguenti)
In materia di intercettazioni, la prova è costituita dalle bobine o dai nastri contenenti la registrazione e non dalla relativa trascrizione, la quale è uno dei modi per rendere possibile la consultazione della prova. Pertanto, costituiscono semplici irregolarità non sanzionate sia l’omissione da parte del perito di parti della trascrizione di frasi da lui ritenute irrilevanti, sia la traduzione del linguaggio dialettale in lingua italiana. Infatti, ciò che rileva ai fini del diritto di difesa è che, nell’espletamento della trascrizione, siano osservati modi, forme e garanzie previste per la perizia, in maniera che, attraverso il difensore o il consulente tecnico di parte, l’imputato possa svolgere osservazioni, precisazioni e richieste circa l’omessa o incompleta o non fedele trascrizione di parti di conservazioni ritenute rilevanti per la difesa. Mentre, in ogni caso, la possibilità di estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su nastro magnetico (articolo 268, ultimo comma, del C.p.p.), consente alla difesa di indicare al giudice specifiche inesattezze, incompletezze od omissioni pregiudizievoli per la difesa al fine di ottenere la correzione e, comunque, al fine di allertare l’attenzione del giudice sulle mancanze o erroneità della trascrizione.
Sezione VI, sentenza 5 maggio – 12 giugno 2009 n. 24469 – Pres. Di Virginio; Rel. Ippolito; Pm (diff.) Delehaye; Ric. Bono e altro

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