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Massimario



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STUPEFACENTI

Attività illecite – Acquisto – Consumazione. (D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, articolo 73)
Ai fini della consumazione del reato di acquisto di sostanza stupefacente non occorre che la droga sia materialmente consegnata all’acquirente, ma è sufficiente che si sia formato il consenso delle parti contraenti sulla quantità e qualità della sostanza e sul prezzo della stessa. Ciò in quanto, una volta verificatasi la consegna della sostanza, a carico dell’acquirente sarebbe ravvisabile la condotta di detenzione illecita, prevista in via alternativa e residuale dall’articolo 73, comma 1-bis, del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, che assorbe in sé quella di acquisto.
Sezione VI, sentenza 24 aprile – 12 maggio 2009 n. 20050 – Pres. de Roberto; Rel. Matera ; Pm (conf.) Di Popolo; Ric. Lesaj e altro

 

Circostanza attenuante del fatto di lieve entità – Parametri di riferimento – Rilevanza negativa anche di uno solo di questi – Fattispecie. (D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, articolo 73, comma 5)
In materia di sostanze stupefacenti, la circostanza attenuante prevista dall’articolo 73, comma 5, del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 trova applicazione quando la fattispecie concreta risulti di trascurabile offensività, sia per l’oggetto materiale del reato, in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative della sostanza, sia per la condotta, riferibile ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della stessa, dovendosi conseguentemente escludere l’ipotesi del fatto di lieve entità in presenza del vaglio negativo anche di uno solo dei parametri di riferimento individuati dalla legge. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta la decisione che aveva escluso l’attenuante, pur nella modestia del dato quantitativo, apprezzando negativamente il carattere frequente e sistematico della condotta di commercializzazione, estrinsecatasi mediante una «attività di cessione reiterata e ben organizzata nei confronti di numerosi soggetti» ritenuta per l’effetto sintomo di una non trascurabile potenzialità diffusiva dell’attività illecita stessa).
Sezione VI, sentenza 6 – 27 maggio 2009 n. 22122 – Pres. Lattanzi , Rel. Lanza; Pm (conf.) Selvaggi; Ric. Esposito e altro

GIUDICE

Competenza – Competenza per connessione – Reato continuato – Rilevanza – Limiti. (C.p.p., articoli 12, lettera b), e 16; articolo 81, comma 2)
La continuazione è idonea a determinare lo spostamento della competenza per connessione, ai sensi degli articoli 12, lettera b), e 16 del C.p.p., solo se l’episodio in continuazione riguardi lo stesso imputato o, se sono più di uno, gli stessi imputati, giacché l’interesse di un imputato alla trattazione unitaria di fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato in uno di questi a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza.
Sezione VI, sentenza 24 aprile – 12 maggio 2009 n. 20060 – Pres. de Roberto; Rel. Matera ; Pm (diff.) Di Popolo; Ric. Berescu e altri

IMPUGNAZIONE PENALE

Ricorso per cassazione – Casi di ricorso – Difetto di motivazione – Sindacato di legittimità – «Doppia pronuncia conforme» - Travisamento della prova – Deducibilità – Limiti. (C.p.p., articolo 606, comma 1, lettera e)
In tema di ricorso per cassazione, quando ci si trova dinanzi a una «doppia pronuncia conforme» e cioè a una doppia pronuncia (in primo e in secondo grado) di eguale segno (vuoi di condanna , vuoi di assoluzione), l’eventuale vizio di travisamento può essere rilevato in sede di legittimità, ex articolo 606, comma 1, lettera e), del C.p.p., solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado.
Sezione IV, sentenza 10 febbraio – 14 maggio 2009 n. 20395 . Pres. Mocali; Rel. Izzo; Pm (conf.) Di popolo; Ric. Ziello e altri.

LAVORO

Infortuni sul lavoro – Normativa antinfortunistica – Datore di lavoro – Obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro – Esonero – Presenza del preposto – Rilevanza – Limiti. ( D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, articoli 4 e seguenti; D.L.vo 9 aprile 2008 n. 81, articoli 18 e 19 ; C.c., articolo 2087)
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro deve allestire le misure di sicurezza idonee. La presenza nel cantiere di un preposto (nella specie, tratta vasi del capo squadra), salvo che non vi sia la prova rigorosa di una delega espressamente e formalmente conferitagli, con pienezza di poteri e autonomia decisionale, e di una sua particolare competenza, non comporta il trasferimento in capo allo stesso degli obblighi e delle responsabilità incombenti sul datore di lavoro, essendo a suo carico soltanto il dovere di vigilare a che i lavoratori osservino le misure di sicurezza in modo da non creare pericolo per sé e per gli altri.
Sezione IV, sentenza 10 febbraio – 14 maggio 2009 n. 20395 – Pres. Mocali; Rel. Izzo; Pm (conf.) Di Popolo; Ric. Ziello e alti

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Estorsione - «Parcheggiatore abusivo» - Pretesa ingiustificata del pagamento del parcheggio dall’automobilista – Trattamento sanzionatorio. (C.p., articoli 393, 610 e 629)
Correttamente nel comportamento del «parcheggiatore abusivo» che, con atteggiamento intimidatorio, minaccia l’automobilista di un danno grave alla propria integrità fisica e ai membri della sua famiglia (nella specie, la minaccia era consistita nell’aver dichiarato di potersi avvalere, ove necessario, dell’intervento di una famiglia di «pregiudicati»), al fine di costringerlo a pagare il parcheggio della propria autovettura (nella specie, la pretesa era corrispondente alla somma di euro 1,50), viene ravvisato il reato di tentata estorsione e non le ipotesi meno gravi di cui agli articoli 393 (esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona) e 610 (violenza privata) del codice penale.
Sezione II, sentenza 1° aprile – 12 maggio 2009 n. 20072 – Pres. Grassi; Rel. Esposito; Pm (conf.) Montagna; Ric, Bouharb

REATI CONTRO L'INCOLUMITA' PUBBLICA

Delitti colposi di comune pericolo - Delitti colposi di danno – Disastro ambientale colposo – Caratteristiche. (C.p., articoli 434 e 449)
Ai fini della configurabilità del delitto di disastro ambientale colposo (articolo 449 in relazione all’articolo 434 del C.p.), non è richiesto che il fatto abbia direttamente prodotto collettivamente la morte o lesioni alle persone, potendo pure colpire cose, purché dalla rovina di queste effettivamente insorga un pericolo grave per la salute collettiva: in tal senso si identificano danno ambientale e disastro qualora l’attività di contaminazione di siti destinati a insediamenti abitativi o agricoli con sostanze pericolose per la salute umana, assuma connotazioni di durata, ampiezza e intensità tali da risultare in concreto straordinariamente grave e complessa, mentre non è necessaria la prova di immediati effetti lesivi l’uomo.
Sezione IV, sentenza 9 marzo – 6 maggio 2009 n. 18974 – Pres. Morgigni; Rel. Visconti; Pm (conf.) Monetti; Ric. Romagnoli e altro

REATO IN GENERE

Concorso di persona nel reato – Cooperazione del delitto colposo – Presupposti – Fattispecie. (C.p., articolo 113)
La cooperazione nel delitto colposo (articolo 113 del C.p.) si caratterizza esclusivamente come reciproca consapevolezza da parte dei concorrenti, della convergenza delle rispettive condotte verso un identico scopo, senza che, ai fini della sua configurabilità, rilevi l’eventuale incertezza sull’attribuibilità delle singole condotte ai cooperanti. (Nella specie, si verteva in ipotesi di lavori edilizi effettuati non a regola d’arte, tali da avere determinato l’occlusione di una canna fumaria, con conseguente rilascio nell’ambiente di monossido di carbonio in concentrazione così elevata da avere cagionato il decesso di uno degli occupanti; erano stati condannati per il reato di omicidio colposo, tra gli altri, i tre operai che avevano eseguito i lavori; la Corte, con l’affermazione di cui in massima ed evidenziando come l’istruttoria avesse dimostrato che tutti e tre avevano avuta la consapevolezza delle plurime lesioni provocate, ha rigettato il motivo doglianza basato sul rilievo che non sarebbe stato accertato, in sede di merito, chi dei tre operai avesse materialmente posto in essere la condotta lesiva della canna fumaria.).
Sezione IV, sentenza 10 febbraio – 14 maggio 2009 n. 20395 – Pres. Mocali; Rel. Izzo, Pm (conf.) Di Popolo; Ric. Ziello e altri

CIRCOLAZIONE STRADALE E CODICE DELLA STRADA

Guida sotto l’influenza dell’alcool – Accertamento dello stato di ebbrezza – Etilometro – Rilevanza – Limiti – Conseguenze a seguito della novella legislazione che ha stabilito diversi valori alcolemici. (D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285, articolo 186)
Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all’articolo 186 del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285), anche a seguito della novella riformatrice di cui al decreto legge 7 agosto 2007 n. 117, convertito dalla legge 2 ottobre 2007 n. 160, che sostituendo il comma 2 della suddetta norma incriminatrice, ha determinato un differenziato trattamento sanzionatorio a seconda del valore del tasso alcolemico riscontrato, configurando in proposito tre distinte fattispecie incriminatrici, il giudice può formare il suo libero convincimento anche in base alle sole circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatori, pur se tale possibilità deve circoscriversi alla sola fattispecie meno grave prevista dalla lettera a), del comma 2 dell’articolo 186, imponendosi, invece, per le ipotesi più gravi (lettera b) e c) del citato comma 2) l’accertamento tecnico del livello effettivo di alcool.
Sezione IV, sentenza 5 febbraio – 6 maggio 2009 n. 18958 – RES: Iacopino; Rel. Licari; Pm (conf.) Di Casola; Ric. Pg. Appello Milano in proc. (..)

MISURE CAUTELARI

Misure cautelari personali – Disposizioni generali – Gravi indizi di colpevolezza – Elementi utilizzabili – Sentenze di condanna non irrevocabili – Utilizzabilità. (C.p.p., articoli 238 - bis e 273)
In materia di misure cautelari personali, i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall’articolo 273 del C.p.p. ben possono essere desunti da provvedimenti non definiti (nella specie, trattavasi di sentenze di condanna non irrevocabili, rese in diverso procedimento, nei confronti di altri soggetti), dato che la previsione dell’articolo 238 – bis del C.p.p. si riferisce esclusivamente alle fonti di prova impiegabili ai fini del giudizio sulla responsabilità penale e non alle condizioni per l’applicabilità delle misure cautelari.
Sezione VI,sentenza 23 aprile – 12 maggio 2009 n. 20058 – Pres. de Roberto; Rel. Matera ; Pm (conf.) Selvaggi; Ric. Akingoroye

 

Misure cautelari personali – Esigenze cautelari – Pericolo di reiterazione – Concretezza – Significato. (C.p.p., articoli 274, comma 1, lettera c)
In materia cautelare, ai fini dell’apprezzamento del periodo di recidiva ex articolo 274, comma 1, lettera c), del C.p.p., il parametro della «concretezza», cui si richiama la norma, non si identifica con quello di «attualità» del periodo, derivante dalla riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, dovendo, al contrario, il predetto requisito essere riconosciuto alla sola condizione necessaria e sufficiente che esistano elementi “concreti” (cioè non meramente congetturali) sulla base dei quali possa affermarsi che il soggetto inquisito possa facilitare, verificandosene l’occasione, commettere reati rientrati fra quelli contemplati dalla suddetta norma processuale. Né la concretezza delle esigenze cautelari può essere confusa con l’attualità delle condotte criminose, potendosi tale requisito rinvenire anche quando il reato risalga nel tempo
Sezione VI,sentenza 23 aprile – 12 maggio 2009 n. 20058 – Pres. de Roberto; Rel. Matera ; Pm (conf.) Selvaggi; Ric. Akingoroye

PUBBLICO MINISTERO PENALE

Attività – Indagini preliminari – Iscrizione tardiva del nome dell’indagato – Termine per il compimento delle indagini – Decorrenza dalla data di cui si sarebbe dovuta effettuare l’iscrizione – Sussistenza – Conseguenze – Oneri del pubblico ministero in caso di contestazione in sede di riesame. (C.p.p., articoli 335 e 407, comma 3)
Nel caso in cui l’iscrizione della notizia si reato sia omessa o ritardata, il termine di durata delle indagini preliminari decorre dal momento in cui si sarebbe dovuto iscrivere la notizia, così come accertato ex post dal giudice, conseguentemente incidendo, la tardiva iscrizione, sulla utilizzabilità delle indagini finali, ex articolo 407, comma 3, del C.p.p., ma non sulla utilizzabilità di quelle iniziali acquisite prima dell’iscrizione “tardiva”. Da ciò consegue che, in sede di riesame, a fonte di specifica contestazione della difesa, il pubblico ministero ha l’onere di esibire gli atti che costituiscono il presupposto di utilizzabilità degli elementi su cui si fonda la misura cautelare e tra questi rientra la documentazione relativa alla data di iscrizione del nominativo dell’indagato nel registro delle notizie di reato e alle proroghe delle indagini, in quanto necessaria a stabilire se le investigazioni, i cui risultati sono posti a fondamento della richiesta di misura, siano state espletate nei termini di legge. Né, in senso contrario, potrebbe opporsi la disciplina prevista dai commi 3 e 3-bis dell’articolo 335 del C.p.p. dal momento che l’iniziativa cautelare presuppone l’estensione degli atti di indagine e importa il venire meno del segreto in relazione alla posizione del soggetto colpito dalla misura.
Sezione I, sentenza 17 marzo – 2 aprile 2009 n. 14512 – Pres. Fazzioli; Rel. di Tomassi; Pm (diff.) Iacoviello; Ric. Salesi e altri

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