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REATI SOCIETARI

Reati societari – Illecita influenza sull’assemblea – Condotta materiale – Atti simulati – Nozione – Apprezzamento. (C.c., articolo 2636)
Ai fini della configurabilità del reato di illecita influenza sull’assemblea (articolo 2636 del codice civile, che punisce la condotta di chi, «con atti simulati o fraudolenti», determina la maggioranza in assemblea alla scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, la locuzione «atti simulati» contenuta nella norma incriminatrice non va intesa in senso civilistico, ma deve essere inquadrata in una tipologia di comportamenti più ampia, come può desumersi dal riferimento, pure contenuto nella norma suddetta, anche agli «atti fraudolenti». In altri termini, la locuzione «atti simulati» non evoca soltanto l’istituto della simulazione regolato dagli articoli 1414 e seguenti del codice civile, ma include qualsiasi operazione che artificiosamente permetta di alterare la formazione delle maggioranze richieste per l’approvazione delle delibere assembleari e di conseguire, così, risultati vietati dalla legge o dallo statuto della società. Da ciò consegue che per integrare l’ipotesi criminosa può assumere rilevanza anche una interposizione reale, e non fittizia, come pure un eventuale factum fiduciae,dovendo esaminare la condotta in una prospettiva unitaria e globale al fine di verificare se sia stata realizzata una situazione fittizia o fraudolenta che, influendo sulla volontà dell’assemblea, abbia reso possibile il conseguimento di risultati vietati dalla legge o non consentiti dallo statuto della società.
Sezione I, sentenza 3 marzo – 29 aprile 2009 n. 17854; Pres. Silvestri; Rel. Capozzi; Pm (diff.) Di Casola; Ric. Di Pietro e altri

 

Reati societari – Illecita influenza sull’assemblea – Condotta materiale – Reato di evento – Conseguenze. (C.c., articolo 2636)
Il reato di illecita influenza sull’assemblea, previsto dall’articolo 2636 del codice civile, che punisce la condotta di chi «con atti simulati o fraudolenti» determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è «reato di evento», che si perfeziona con l’effettiva determinazione di una maggioranza assembleare non genuina in conseguenza di atti simulatori o fraudolenti, tali, cioè, da palesare una realtà difforme da quella affettiva ovvero idonei a trarre in inganno e a provocare la derivazione della volontà assembleare verso deliberazioni convergenti da quelle che sarebbero state adottate in assenza della simulazione della frode.
Sezione I, sentenza 3 marzo – 29 aprile 2009 n. 17854; Pres. Silvestri; Rel. Capozzi; Pm (diff.) Di Casola; Ric. Di Pietro e altri

 

Reati societari – Illecita influenza sull’assemblea – Interesse tutelato. (C.c., articolo 2636)
Il reato di illecita influenza sull’assemblea, previsto dall’articolo 2636 del codice civile, che punisce la condotta di chi, «con atti simulati o fraudolenti», determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, identifica il bene giuridico protetto nel corretto funzionamento dell’organo assembleare, assicurato dal rispetto del principio maggioritario, attraverso cui si esprime la volontà assembleare e si attua l’interesse sociale: la norma incriminatrice, in sostanza, mira a tutela la trasparenza e la regolarità del processo formativo della volontà dell’assemblea.
Sezione I, sentenza 3 marzo – 29 aprile 2009 n. 17854; Pres. Silvestri; Rel. Capozzi; Pm (diff.) Di Casola; Ric. Di Pietro e altri

 

REATO IN GENERE

Concorso di persone nel reato – Contributo causale alla realizzazione del fatto – Necessità – Esclusione – Contributo agevolatore – Sufficienza. (C.p., articolo 110 e seguenti)
Ai fini della configurabilità del concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell’evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso, ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. Ne deriva che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesta in un comportamento esteriore idoneo al arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, medesima il rafforzamento del proposito criminoso o l’agevolazione dell’opera degli altri concorrenti, e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitare l’esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, perché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti.
Sezione IV, sentenza 19 dicembre 2008 – 9 aprile 2009 n. 15264; Pres. Marini; Rel. Izzo; Pm (parz. conf.) Geraci; Ric. Leonardo e altri

CIRCOLAZIONE STRADALE E CODICE DELLA STRADA

Incidente stradale – Ricostruzione – Competenza del giudice di merito – Sindacabilità in cassazione – Limiti. (C.p., articoli 589 e 590; C.p.p., articolo 606)
La ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sue eziologia – valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell’efficienza causale di ciascuna colpa concorrente – è rimessa al giudice di merito e integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione.
Sezione I, sentenza 12 dicembre 2008 – 24 aprile 2009 n. 17595; Pres. Mocali; Rel. Romis; Pm (conf.) Salzano; Ric. Spinelli

PROVE PENALI

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni – Contestazione sull’attribuzione delle voci degli interlocutori – Perizia fonica – Necessità – Esclusione – Fattispecie. (C.p.p., articoli 220 e segg., 206 e segg.)
In tema di intercettazioni telefoniche, qualora sia contestata l’identificazione delle persone colloquianti, il giudice non deve necessariamente disporre una perizia fonica, ma può trarre il proprio convincimento da altre circostanze che consentono di risalire con certezza all’identità degli interlocutori, e tale valutazione si sottrae al sindacato di legittimità, se correttamente motivata (fattispecie in cui l’individuazione è avvenuta tenendo conto del riconoscimento della voce da parte del personale di polizia giudiziaria, oltre che della riconducibilità delle utenze al prevenuto).
Sezione IV, sentenza 19 dicembre 2008 -9 aprile 2009 n. 15264; Pres. Marini; Rel. Izzo; Pm (parz.conf.) Geraci; Ric. Leonardo e altri

REATI CONTRO LA FAMIGLIA

Violazione degli obblighi di assistenza familiare – Ipotesi di cui al comma 2, numero 2, dell’articolo 570 del C.p. – Reato permanente – Conseguenze ai fini della tempestività della querela. (C.p., articoli 124 e 570, comma 2, numero 2; C.p.p., articolo 382, comma 2)
Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all’articolo 570, comma 2, numero 2, del C.p. ha natura permanente e, in quanto tale, è “Flagrante” per tutto il “periodo consumativo” (articolo 382, comma 2, del C.p.p.), con l’effetto che, in quanto è procedibile a querela, questa, in costanza di flagranza, deve considerarsi comunque tempestiva almeno con riferimento al corrispondente periodo pregresso e, tenuto conto dell’intrinseca struttura unitaria del reato permanente, anche con riferimento al periodo successivo finché si protrae la permanenza.
Sezione VI, sentenza 19 novembre 2008 – 17 marzo 2009 n. 11556; Pres. Mannino; Rel. Milo; Pm (diff.) Selvaggi; Ric. (…)

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Estorsione – Fattispecie in tema di locazione di un immobile commerciale con canone maggiorato preteso “in nero” – Reato – Insussistenza – Ragione – Mancanza dell’ingiustizia del profitto. (C.p., articolo 629)
Non sussiste il reato di estorsione nel fatto dell’imputato che abbia preteso del conduttore di un locale commerciale di sua proprietà, mediante la minaccia di sfratto portata verso un soggetto in gravi difficoltà economiche, la dazione di ulteriori somme di denaro quale integrazione “in nero” del canone; infatti, il profitto in tal modo ricavato dal locatore non può considerarsi “ingiusto” nel senso preteso dall’articolo 629 del C.p..
Sezione II, sentenza 17 marzo – 17 aprile 2009 n. 16562; Pres. Pagano; Rel. Renzo; Pm (diff.) Delehaye; Ric. Aprile

CIRCOLAZIONE STRADALE E CODICE DELLA STRADA

Omicidio colposo – Stato di ebbrezza – Misura cautelare personale – Prognosi di recidiva – Necessità di soffermare l’attenzione sulla personalità del reo.
(C.p., articolo 589; C.p.p., articolo 274, comma 1, lettera c)
In tema di reati colposi, come l’omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa in materia di circolazione stradale, allorquando il giudice ritenga di applicare una misura cautelare personale (a maggior ragione, quella massima della custodia in carcere) sul presupposto dell’esigenza cautelare del pericolo di recidiva, è necessario cha a tal fine soffermi l’attenzione, spiegando idonea motivazione, sulla personalità del soggetto tenendo conto (oltre che della condotta concomitante al reato, magari di estrema irresponsabilità allorquando il fatto sia stato commesso in stato di ebbrezza, anche) della condotta anteatta e successiva. Infatti, se è pure vero che il pericolo di recidiva ex articolo 274, comma 1, lettera c), del C.p.p. può essere desunto anche dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, e quindi dalla condotta tenuta dal soggetto in occasione del reato, non può ritenersi satisfattiva una motivazione che a base dell’applicazione della misura ponga il solo stato di ebbrezza, il quale, costituendo la causa di commissione del sinistro, non può essere ritenuto (da solo) elemento decisivo per ritenere la pericolosità sociale del prevenuto e il pericolo di reiterazione del reato.
Sezione IV, sentenza 17 marzo – 2 aprile 2009 n. 14460 – Pres. Mocali; Rel. Visconti; PM (diff) Iannelli; Ric. Marascalchi

MINORI

Testimonianza – Reati sessuali – Minore vittima di reati sessuali – Valutazione – Ricorso ad accertamento tecnico – Possibilità – Esclusione. (C.p.p., articoli 192, 194, e 220)
In tema di dichiarazioni rese dal teste minore vittima di abusi sessuali, mentre, al fine di valutare l’attitudine a testimoniare, ovvero la capacità di recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle e di esprimere in una visione complessiva, può farsi ricorso a indagine tecnica che fornisca al giudice i dati inerenti al grado di maturità psichica dello stesso, nessun accertamento tecnico è consentito quando si tratta di valutare l’attendibilità della prova; tale operazione rientra, infatti, nei compiti esclusivi del giudice, che deve esaminare il modo in cui il minore abbia vissuto e rielaborato la vicenda, in maniera da selezionare sincerità, travisamento dei fatti e menzogna.
Sezione III, sentenza 8 gennaio – 6 aprile 2009 n. 14832 – Pres. De Maio; Rel. Marmo; Pm (conf.) Ciampoli.

MISURE CAUTELARI

Misure cautelari personali – Interesse all’impugnazione – Avvenuta revoca della misura – Persistenza dell’interesse all’impugnazione – Sussistenza – Limiti – Condizioni – Fattispecie. (C.p.p., articoli 273 e seguenti, 299, 303, 314 e 568, comma 4)
La sopravvenuta rimessione in libertà dell’indagato determina la perdita di interesse alla decisione del ricorso per cassazione proposto avverso l’ordinanza de liberante, a meno che il ricorrente, che abbia già conseguito lo stato di libertà, non espliciti quale concreto vantaggio, giuridicamente apprezzabile, potrebbe derivare dall’accoglimento del ricorso con particolare riferimento ai presupposti per un’eventuale e futura domanda di riparazione per ingiusta detenzione. A tal riguardo, non basterebbe peraltro la richiesta di trattazione del ricorso, formulata dal difensore all’udienza davanti alla Corte di legittimità, che ex se non rappresenta la necessaria manifestazione, positiva e univoca, dell’intenzione della parte di servirsi della pronuncia richiesta in vista dell’azione di riparazione per l’ingiusta detenzione, in mancanza di una sicura e documentata volontà in tal senso del diretto interessato. (Nella specie, la Corte, nel dichiarare il ricorso inammissibile per sopravvenuto mancanza d’interesse della parte, a seguito dell’intervenuta rimessione in libertà, ha altresì chiarito come, in ogni caso, non potesse farsi valere la persistenza dell’interesse ai fini della proporzione della richiesta di riparazione per l’ingiusta detenzione, giacchè il ricorso era incentrato sulla violazione dell’articolo 303 del C.p.p., per l’asserito superamento del termine di base di custodia cautelare, che, anche laddove sussistente, non avrebbe potuto legittimare la riparazione per l’ingiusta detenzione che, per il mantenimento della custodia cautelare, ai sensi dell’articolo 314, comma 2, del C.p.p., è prevista solo in mancanza delle condizioni di applicabilità della misura di cui agli articoli 273 e 280 del codice di procedura penale).
Sezione VI, sentenza 12 febbraio – 18 marzo 2009 n. 11931 – Pres. de Roberto; Rel. Ippolito; Pm (conf.) D’Angelo ; Ric. Lupini

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

Falsità in atti – Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici – Oggetto materiale – Memoriali di servizio redatti da personale dei Carabinieri – Rilevanza. (C.P., articolo 479)
Le mendaci attestazioni rese da un carabiniere sul memoriale di servizio integrano il reato di falso ideologico in atto pubblico, posto che le annotazioni del memoriale di servizio giornaliero dell’Arma dei carabinieri hanno natura di atto pubblico.
Sezione V, Sentenza 29 gennaio -6 aprile 2009 n. 14902 – Pres. Ferrua; Rel. Bruno; Pm (conf.) Delehaye; Ric. Boccia

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