foto studio legale parrino
» Home » Contenuti Giuridici » Massimario

Massimario



Ricerca  

PROVE PENALI

Ricognizione – Svolgimento della ricognizione – Presenza di persone somiglianti – Inosservanza – Conseguenze. (C.p.p., articolo 214)
In tema di modalità di svolgimento della ricognizione personale, l’omessa osservanza delle formalità previste dall’articolo 214 del C.p.p., finalizzate ad assicurare la partecipazione di persone il più possibili somiglianti a quella sottoposta a ricognizione per garantire la genuinità della prova, non è causa di nullità o inutilizzabilità dell’atto.
Sezione II, sentenza 8 ottobre – 29 novembre 2008 n. 44595 – Pres. Agrò; Rel. Matera; Pm (conf.) Selvaggi; Ric. Piazza

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Furto – Circostanze aggravanti – Esposizione alla pubblica fede – Autovettura munita di allarme satellitare – Esclusione – Ragione. (C.p., articoli 624 e 625, n. 7)
Nel caso di furto di autovettura munita di un antifurto satellitare deve escludersi la configurabilità dall’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede (articolo 625, n. 7, del C.p.) , anche laddove l’autovettura sia stata parcheggiata su una strada pubblica. Infatti, in ragione della presenza di tale sistema di protezione l’autovettura è sottoposta a una continuativa e diretta vigilanza da parte dell’incaricato della sua protezione (ossia della società di gestione del sistema di rivelamento satellitare) e, per esso, del proprietario.
Sezione V, sentenza 21 ottobre – 26 novembre 2008 n. 44157 – Pres. Marasca; Rel. Di Tommasi; Pm (diff.) Martusciello; Ric. Barbato

CONTRAVVENZIONI

Molestia o disturbo alle persone – Elemento materiale – Caratteristiche. (C.p., articolo 660)
Il reato di cui all’articolo 660 del C.p. è caratterizzato da un’insistente e inopportuna interferenza nell’altrui sfera di libertà, produttiva di una fastidiosa intromissione nella vita privata della vittima e, quindi, della molestia e del disturbo che sono conseguenze connesse alla «petulanza» della condotta.
Sezione I, sentenza 27 novembre – 16 dicembre 2008 n. 46231 – Pres. Chieffi; Rel. Bonito; Pm (conf.) Montagna; Ric. Betti.

PROVE PENALI

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni – Registrazione di una conversazione effettuata senza autorizzazione del giudice da uno degli interlocutori dotato di apparecchio registratore fornito dalla polizia giudiziaria – Inutilizzabilità – Ragioni. (C.p.p., articolo 191 e 266 e seguenti)
Sono inutilizzabili le registrazioni di conversazioni effettuate, in assenza di autorizzazione del giudice, da uno degli interlocutori dotato di strumenti di captazione predisposti dalla polizia giudiziaria, atteso che in tal modo si realizza un surrettizio aggiramento delle regole che impongono strumenti tipici per comprimere la segretezza delle comunicazioni costituzionalmente protetta.
Sezione VI, sentenza 6-26 novembre 2008 n. 44128 – Pres. De Roberto; Rel. Serpico; Pm (diff.) Iacoviello; Ric. Napolitano e altri.

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Furto – Circostanze aggravanti – Furto con strappo – Rapina – Differenze. (C.p., articolo 624-bis, comma 2, e 628)
La differenza tra il furto con strappo e la rapina risiede nella direzione della violenza, giacché è configurabile la rapina quando il fatto è commesso mediante violenza alla persona, mentre ricorre il furto con strappo quando la violenza è immediatamente rivolta verso la cosa e solo in via del tutto indiretta attinge la persona che la detiene; quando, cioè, il fatto è commesso mediante violenza sulla cosa anche se, a causa della relazione fisica intercorrente tra cosa sottratta e possessore, detta violenza abbia determinato una ripercussione indiretta e involontaria sulla vittima.
Sezione V, sentenza 10 ottobre – 19 novembre 2008 n. 43212 – Pres. Fazzioli; Rel. Di Tomassi; Pm (diff.) Stabile; Ric. Dhafer

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Concussione – Elemento materiale – Altra utilità – Nozione – Vantaggio politico – Rilevanza – Limiti. (C.p., articolo 317)
In tema di concussione, l’espressione «altra utilità» di cui all’articolo 317 del C.p. ricomprende qualsiasi bene che costituisca per il pubblico ufficiale o per un terzo un vantaggio, non necessariamente economico, ma comunque giuridicamente apprezzabile; tale utilità, quindi, può considerarsi in un dare, in un facere,,in un vantaggio di natura patrimoniale o non patrimoniale, purché sia ritenuto rilevante dalla consuetudine o dal comune convincimento. Vista l’ampiezza dell’accezione, rientra nella nozione di «altra utilità» anche il vantaggio di natura politica (nella specie, riguardante l’indebita nomina di alcuni medici a incarichi dirigenziali in un’azienda ospedaliera pubblica), allorquando non si apprezzi una finalità istituzionale, giacché in tale evenienza non si determinerebbe la lesione dell’interesse tutelato dalla norma, costituito dal buon andamento della pubblica amministrazione.
Sezione VI, sentenza 21 ottobre – 26 novembre 2008 n. 44121 – Pres. Serpico; Rel. Fidelbo; Pm (conf.) Galati; Ric. Ferraro

 

Concussione – Tentativo - Ravvisabilità – Presupposti. ( C.p., articoli 56 e 317)
E’ configurabile il tentativo di concussione tutte le volte in cui il pubblico ufficiale abbai compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere o a indurre taluno a dare o a promettere denaro o altra utilità, ma senza che si verifichi lo sperato stato di soggezione della vittima. Ciò che rileva, al fine della configurabilità del reato è, in tal caso, l’effettiva e oggettiva «idoneità intimidatoria» della condotta posta in essere dal pubblico ufficiale.
Sezione VI, 21 ottobre – 26 novembre 2008 n. 44121 – Pres. Serpico; Rel. Fidelbo; Pm (conf.) Galati; Ric. Ferraro

SANITA'

Medico – Responsabilità professionale – Colpa – Contenuto. (C.p., articolo 43)
La colpa del medico, che è una delle cosiddette colpe speciale o professionali, proprie delle attività giuridicamente autorizzate perché socialmente utili anche se rischiose per loro natura, ha come caratteristica l’inosservanza di regole di condotta, le leges artis, che hanno per fine la prevenzione del rischio non consentito, vale a dire l’aumento del rischio. A tal fine, la prevedibilità, che è presupposto essenziale dall’addebito a titolo di colpa, consistente nella possibilità di prevedere l’evento che conseguirebbe al rischio non consentito, va apprezzata e commisurata al parametro del modello di agente, dell’homo eiusdem professionis et condicionis, arricchito dalle eventuali maggiori conoscenze dell’agente concreto, specie allorquando si tratti di medico specialista le cui cognizioni nella specifica materia non possono essere parificate a quelle di un medico generico.
Sezione IV, sentenza 6 novembre – 4 dicembre 2008 n. 45126 – Pres. Licati; Rel. D’Isa; Pm (conf.) Geraci.


Medico - Responsabilità professionale – Mancanza si consenso informato – Rilevanza ai fini della colpa. (C.p., articoli 43, 50, 590 e 589)
Correttamente viene affermata la colpa del medico chirurgo che, non offrendo al paziente, prima dell’intervento, una corretta informazione sulle condizioni patologiche e sui rischi dell’intervento chirurgico proposto, non permetta in tal modo al paziente la scelta più adeguata e consapevole circa la tecnica chirurgica da adottare, eventualmente ricorrendo ad altro specialista. Infatti, poiché il consenso informato del paziente è presupposto di liceità del trattamento medico chirurgico, la mancanza o l’invalidità del consenso determinano l’arbitrarietà del trattamento medico chirurgico e, quindi la rilevanza penale, in quanto compiuto in violazione della sfera personale del soggetto e del suo diritto di decidere se permettere interventi estranei sul proprio corpo.
Sezione IV, sentenza 6 novembre – 4 dicembre 2008 n. 45126 – Pres. Licati; Rel. D’Isa; Pm (conf.) Geraci

PROCEDIMENTO PENALE

Riti alternativi al dibattimento - Giudizio abbreviato – Giudizio abbreviato subordinato a integrazione probatoria – Provvedimento del giudice – Accoglienza parziale – illegittimità – Nullità – Sanatoria. (C.p.p., articolo 178, comma 1, lettera c) , 180 e 438, comma 5)
In caso di richiesta di giudizio abbreviato condizionata a integrazione probatoria, al giudice è demandato il controllo sulla fondatezza della domanda, al fine di verificare se l’integrazione probatoria sia necessaria e compatibile con le finalità di economia processuale del rito. All’esito di tale controllo, non è consentita altra soluzione tra quella dell’accoglimento o quella del rigetto dell’istanza, non avendo il giudice il potere di modificare i termini della condizione apposta dall’imputato. Ne consegue che dà luogo a nullità ex articoli 178, comma 1, lettera c), e 180 del C.p.p. la decisione del giudice di ammettere soltanto il supplemento istruttorio reputato sufficiente; nullità, peraltro, suscettibile di sanatoria, ove non impugnata dall’imputato, il quale, quindi, in difetto di impugnazione, non può poi porre in sede di appello istanza di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale ex articolo 603 del codice di procedura penale.
Sezione VI, sentenza 23 ottobre – 14 novembre 2008 n. 42696 – Pres. De Roberto; Rel. Lanza; Pm (conf.) Di Casola; Ric. La Gatta

PROVE PENALI

Testimonianza – Persona offesa – Valutazione delle prove – Apprezzamento.
(C.p.p., articoli 192 e 194)
Le dichiarazioni della persona offesa dal reato possono essere assunte quali fonti di convincimento senza necessità di riscontri esterni. Il giudice, tuttavia, non può sottrarsi a un esame dell’attendibilità del dichiarante, che deve essere particolarmente rigoroso quando siano carenti dati oggettivi emergenti dagli atti, che confortino l’assunto accusatore. In questa prospettiva, è necessario, stante l’interesse che ha la parte offesa verso l’esito del giudizio, vagliare le sue dichiarazioni con ogni cautela, compiendo un esame particolare rigoroso anche attraverso una conferma di altri elementi probatori.
Sezione III, sentenza 23 ottobre – 20 novembre 2008 n. 43339 – Pres. De Maio; Rel. Amoresano; Pm (conf.) Di Popolo; Ric.Amdouni

REATI CONTRO LE PERSONE

Razzismo – Reati commessi con la finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso – Circostanza aggravante – Fattispecie in tema di ingiuria e lesioni – Conseguenze. ( D.l. 26 aprile 1993 n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993 n. 205, articolo 3; C.p. articoli 582 e 594)
Le condotte sostanziatesi nell’aver proferito nei confronti della persona offesa le parole «negra, sei una schiava, tutta le famiglia siete dei miei schiavi» e nell’aver procurato alla medesima delle lesioni personali sono aggravate dalla circostanza dell’odio razziale (articolo 3 del decreto legge 26 aprile 1993 n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993 n.205), risultando, in quanto volte a imporre a carico della vittima una condizione di inferiorità, connotate da ostilità discriminatoria a sfondo razziale. Da ciò derivando che la cognizione dei reati di ingiuria e di lesioni personale deve ritenersi riservata alla competenza del tribunale (articolo 4, comma 3, del D.lgs. 28 agosto 2000n. 274) e che, in ogni caso, tali reati devono ritenersi procedibili d’ufficio (articolo 6, comma1, del Dl n. 122 del 1993, convertito dalla legge n. 205 del 1993).
Sezione V, sentenza 15 ottobre – 20 novembre 2008 n. 43417 – Pres. Nardi; Rel.Ferrua; Pm (parz.diff.) Fraticelli; Ric,Pg appello Ancona in proc. Esposito

primo precedente ...   36 37 38 39 40   ... successivo ultimo