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Massimario



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REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Concussione – Induzione indebita a dare o promettere utilità – Nuova disciplina – Criteri distintivi. (C.p., articoli 317 e 319-quater).
La differenza tra la concussione (articolo 317 del C.p., come modificato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190) e l’induzione indebita (articolo 319-quater del C.p., introdotto dalla citata legge n. 190 del 2012) risiede nel mezzo usato per la realizzazione dell’evento: la dazione o promessa dell’indebito è, nella concussione, effetto del timore realizzato mediante l’esercizio della minaccia, anche implicita, che si risolva in una significativa e seria intimidazione tale da incidere e in misura notevole sulla volontà del soggetto passivo; nell’induzione, invece, la dazione o la promessa è effetto delle forme più varie di attività persuasiva, di suggestione tacita o di atti ingannevoli. In altri termini, a caratterizzare la concussione è dunque il timore di un danno minacciato dal pubblico ufficiale, mentre nell’induzione il pubblico ufficiale, abusando della propria qualità o funzione, fa leva piuttosto sulla posizione di preminenza, per suggestionare, persuadere o convincere a dare o promettere qualcosa allo scopo di evitare un male peggiore.
Sezione VI, sentenza 4 dicembre 2012 – 21 febbraio 2013 n.8695 – Pres. Cortese; Rel. Carcano; Pm (diff.) Gaeta; Ric. Nardi

CIRCOLAZIONE STRADALE E CODICE DELLA STRADA

Sanzioni amministrative accessorie all’accertamento di reati – Sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida – Definizione del procedimento con il rito del “patteggiamento” – Applicazione in misura inferiore al minimo edittale – Correzione da parte della Cassazione – Ammissibilità – Modalità. (D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, articolo 186; C.p.p. articoli 444, 445, 619 e 620)
In caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, ove il giudice irrighi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in misura inferiore al minimo stabilito dalla legge, si ha un errore di diritto al quale la Corte di cassazione, sulla base dello specifico motivo di gravame presentato dal pubblico ministero, può porre rimedio, annullando senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al capo che concerne l’applicazione della sanzione amministrativa e rideterminandola nel minimo edittale.
Sezione IV, sentenza 20 dicembre 2012 – 7 febbraio 2013 n. 6136 – Pres. Marzano; Rel.Massafra; Pm (diff.) Salzano; Pg appello Trieste in proc. Auer

IMPUGNAZIONI PENALI

Ricorso per cassazione – Casi di ricorso – Vizio di motivazione – Autosufficienza del ricorso – Necessità – Oneri di allegazione a carico del ricorrente – Contenuto - Fattispecie. (C.p.p., articolo 606, comma 1, lettera e).
Il tema di ricorso per cassazione, in forza della regola della “autosufficienza” del riccorrente, che lamenti l’omessa o travisata valutazione di specifici atti processuali, provvedere alla trascrizione nel ricorso dell’integrale di tali atti al ricorso ovvero, ancora, alla loro specifica indicazione, nei limiti in cui il relativo contenuto sia ritenuto idoneo a “scardinare” l’impianto motivazionale della decisione contestata. Ciò in quanto il giudice di legittimità non deve essere costretto alla “ricerca” di quegli atti che confermerebbero la tesi del ricorrente, essendo piuttosto onore di chi impugna e dispone dell’intero incarto processuale mettere la Corte di legittimità in grado valutare la fondatezza della doglianza. (Da queste premesse, la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto dal pubblico ministero avverso un’ordinanza del tribunale del riesame, evidenziando come il ricorrente non avesse allegato al ricorso le ordinanze cautelari da cui il tribunale aveva desunto la sussistenza del ne bis in idem, limitandosi a richiamarle come “parte integrante” dell’impugnazione).
Sezione VI, sentenza 11 – 14 dicembre 2012 n.48451 – Pres. Di Virginio; Rel. Lanza; Pm (diff.) Stabile; Ric. Proc. Rep. trib. Roma in proc. Montenero e altro

POLIZIA GIUDIZIARIA

Attività – Videoriprese di immagini non comunicative – Disciplina – Videoriprese in un’aula scolastica – Ammissibilità – Condizioni – Provvedimento autorizzativo del pubblico ministero - Sufficienza. (C.p.p., articoli 189, 191, 266 e seguenti, e 348 e seguenti).
In tema di videoriprese, non sono ammissibili, ai fini del processo, quelle effettuate in ambito domiciliare, che costituiscono prove atipiche acquisite illecitamente e sono perciò inutilizzabili; sono ammissibili e, possono essere utilizzate, invece, se autorizzate dall’autorità giudiziaria procedente (pubblico ministero o giudice), le riprese visive che, pur non comportando un’intrusione domiciliare, violano la riservatezza personale (come, ad esempio, quelle effettuate in un bagno pubblico; sezioni Unite, 28 marzo 2006, Prisco). In questa prospettiva, poiché l’aula scolastica non può essere considerata domicilio, perché si tratta di un luogo aperto al pubblico dove può entrare un numero indeterminato di persone (alunni, professori, preposti alla sorveglianza e alla direzione dell’istituto, familiari degli alunni), sono ammissibili, laddove autorizzate dal pubblico ministero (senza, quindi, la necessità sell’autorizzazione del Gip), le riprese ivi effettuate. (Nello specifico, utilizzate per dimostrare la fondatezza dell’accusa di maltrattamenti in ipotesi commessi dall’insegnante in danno degli alunni)
Sezione VI, sentenza 15 giugno – 3 settembre 2012 n.33593 – Pres. Agrò; Rel. Di Salvo; Pm (conf.); Ric. Cappozzo

CONTRAVVENZIONI

Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli – Configurabilità – Rilevanza di una precedente sentenza di “patteggiamente”. (C.p.,articolo 707; C.p.p. articoli 444 e seguenti)
La sentenza di patteggiamento, in ragione dell’equiparazione legislativa a una sentenza di condanna, in mancanza di un’espressa previsione di deroga (cfr. articolo 445, comma 1-bis, del C.p.p.), costituisce il presupposto costituito dalla precedente condanna per delitti determinati da motivi di lucro o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dei delitti contro il patrimonio rilevante ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all’articolo 707 del codice penale.
Sezione II, sentenza 4 – 19 dicembre 2012 n. 49281 – Pres. Esposito; Rel. Iasillo; Pm (diff.) Policastro; Ric. Njimi

FISCO E TRIBUTI

Reati tributari – Occultamento di documenti contabili – Reato permanente – Effetti ai fini della prescrizione. (D.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, articolo 10).
Il reato di occultamento della documentazione contabile al fine di evasione (articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, consistente nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione richiesta dagli organi verificatori, ha natura di reato permanente, posto che la condotta di occultamento perdura sino al momento dell’accertamento fiscale. Il reato, infatti, si manifesta nel momento dell’ispezione, quando gli agenti chiedono di esaminare detta documentazione, che l’imprenditore è tenuto a conservare ed esibire, per cui è a tale momento che deve essere fatto riferimento per l’individuazione del dias a quo del decorso del termine di prescrizione.
Sezione III, sentenza 5 dicembre 2012 – 7 febbraio 2013 n.5979 – Pres. Lombardi; Rel. Rosi; Pm (conf.) Montagna; Ric. Pg appello Brescia in proc. Buonocore

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Circolazione stradale – Sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida – Sospensione disposta provvisoriamente dal prefetto – Computabilità del relativo periodo nella durata della sospensione disposta dal giudice – Esclusione – Cumulo dei periodi di sospensione – Esclusione – Detrazione del periodo di sospensione giudiziale – Necessità – Organo competente all’operazione. (D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, articoli 186, 187 e 222).
Le differenti finalità e i diversi presupposti che caratterizzano il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente di guida e la sanzione accessoria della sospensione della patente applicata dal giudice penale, all’esito dell’accertamento di violazione del codice stradale, escludono la possibilità di computare il periodo di sospensione provvisoria nella determinazione della durata della sanzione amministrativa definitivamente applicabile dal giudice. Tuttavia, ciò non comporta che i due periodi di sospensione siano cumulabili, giacché essi sono, invece, complementari: infatti, è necessario che, in relazione al medesimo fatto e nei confronti dello stesso soggetto, l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente risulti unitaria e sia compresa tra il minimo e il massimo previsto dalle disposizioni del codice della strada, ancorché quella definitiva, disposta dal giudice, sia stata preceduta dall’applicazione provvisoria disposta dal prefetto. Ne consegue che è il prefetto, organo di esecuzione delle sanzione amministrativa accessoria, a dover provvedere alla detrazione, obbligatoria, del periodo di sospensione eventualmente presofferto, senza che vi sia bisogno di esplicita dichiarazione al riguardo da parte dell’autorità giudiziaria procedente (cfr. sezioni Unite, 21 giugno 2000, Cerboni)
Sezione IV, sentenza 19settembre 2012 – 2 gennaio 2013 n.31 – Pres. Sirena; Rel. Vitelli Casella; Pm (diff.) Stabile; Ric. Pg appello Trieste in proc. Anninger

POLIZIA GIUDIZIARIA

Attività – Videoriprese Di comportamenti comunicativi – Ambito domiciliare - Disciplina. (C.p.p., articoli 189, 191 e 266 e seguenti)
In amibito domiciliare, è legitimo procedere a effettuare videoregistrazioni, aventi a oggetto comportamenti a carattere comunicativo, applicando, in via analogica, la disciplina normativa delle intercettazioni ambientali in luoghi di privata dimora.
Sezione VI, sentenza 23 – 30 novembre 2012 n. 46391 – Pres. Serpico; Rel. Cortese; Pm (diff.) Iacoviello; Ric.Evangelisti

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Appropriazione indebita – Appropriazione di somme di denaro depositate su conto corrente cointestato – Reato – Sussistenza – Originaria contestazione a titolo di sottrazione di cose comuni – Asserita violazione del principio del contraddittorio - Esclusione. (C.p., articoli 627; C.p.p., articoli 521 e 522).
Non sussiste alcuna violazione del diritto di difesa nel caso in cui il giudice (nella specie quello di appello) a fronte di una originaria contestazione del reato di sottrazione di cose comuni (articolo 627 del C.p.), ipotizzato a carico dell’imputato per essersi questi appropriato, movimentandole, di somme giacenti su un conto corrente cointestato, abbia infine ravvisato il diverso reato di appropriazione indebita (articolo 646 del C.p.): l’imputato è indubbio che abbia potuto sviluppare le proprie difese sul fatto contestato della movimentazione delle somme giacenti sul conto; mentre, per aversi mutamento del fatto idoneo a integrare la violazione del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta, tale da determinare un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione lesiva del diritto di difesa, ciò che non si verifica quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia stato in condizione di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione.
Sezione II, sentenza 13 – 23 novembre 2012 n.45795 – Pres. Petti; Rel. Gallo; Pm (conf.) Fodaroni; Ric. parte civile Boccadamo e altro in proc. Tirenna

PROSTITUZIONE

Attività illecite – Favoreggiamento – Inserzione pubblicitaria su un giornale – Responsabilità dell’offerente il servizio – Condizioni - Fattispecie. (Legge 20 febbraio 1958 n. 75, articolo 3, n. 8).
Mentre la mera pubblicazione di annunci su giornali o su un sito web, non accompagnata da ulteriori interventi, è lecita, al contrario integra il reato di favoreggiamento della prostituzione la condotta di partecipazione attiva del titolare del giornale o del sito, direttamente o tramite suoi collaboratori, alla predisposizione del messaggio pubblicitario, al fine di rendere più allettante l’offerta della prestazione sessuale e di facilitare l’approccio con un maggior numero di clienti. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretto e congruamente motivato il ragionamento del giudice di merito che tale ulteriore attività, rilevante per la ravvisabilità del reato di favoreggiamento, aveva desunto dal fatto che la rivista disponeva di un certo numero di collaboratori, che contattavano le prostitute, proponendo loro la pubblicazione dell’annuncio sulla rivista con foto e sul sito, consigliavano le ragazze sul testo da pubblicare e provvedevano direttamente a effettuare le foto delle ragazze stesse in pose che valorizzavano l’offerta della prestazione sessuale).
Sezione III, sentenza 4 – 20 dicembre 2012 n.49461 – Pres. Squassoni; Rel. Lombardi; Pm (conf.) Baglione

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