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STUPEFACENTI

Circostanza aggravante dell’ingente quantità – Parametri di riferimento – Rilevanza del dolo dato quantitativo – Riferimento al mercato di destinazione – Irrilevanza. ( D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, articolo 80, comma 2)
A parametro dell’aggravante della quantità ingente, di cui all’articolo 80, comma 2, del D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309, è assumibile il solo dato ponderale (senza alcun riferimento al mercato di destinazione), sia per la sua incidenza sul bene protetto, che, essendo quello della salute , va considerato in assoluto e non può essere relativizzato (discendendo la ragione dell’aggravamento sanzionatorio della idoneità della sostanza trattata a soddisfare, per un notevole periodo di tempo. Le esigenze di un numero elevato di tossicodipendenti, il medesimo quantitativo non ha minore carica lesiva perché in una zona vi sono molti assuntori) sia perché la domanda di mercato costituisce elemento di difficile accertamento, considerata l’impossibilità di disporre al riguardo di dati certi e verificabili in concreto
Sezione IV, sentenza 22 maggio – 25 giugno 2009 n. 26398 – Pres. Campanato; Rel. Piccialli; Pm (conf.) Cedrangolo; Ric. Musmeci e altro

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Tentato omicidio – Dolo – Prova – Fattispecie. (C.p., articoli 43, 56 e 575)
Nell’ipotesi di omicidio tentato, la prova del dolo ha natura essenzialmente indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che per la loro non equivoca potenzialità offensiva sono i più idonei a esprimere il fine perseguito dall’agente. In una tale ottica, ciò che ha valore determinante per l’accertamento della sussistenza dell’animus necandi è l’idoneità dell’azione, la quale va apprezzata in concreto, senza essere condizionata dagli effetti realmente raggiunti, perché altrimenti l’azione, per non avere conseguito l’evento, sarebbe sempre inidonea nel delitto tentato. Il giudizio di idoneità consiste, quindi, in una prognosi formulata ex post, con riferimento però alla situazione che si presentava all’imputato al momento dell’azione, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso particolare. Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto corretta e congruamente motivata la decisione di merito che aveva argomentato la sussistenza del dolo omIcidiario sulla base delle caratteristiche dell’arma ( un coltello con lama lunga circa cm 8.5) della parte del corpo della persona offesa attinta (il basso ventre) della tipologia delle lesioni causate (anemie acuta metaemorragica da discontinuazioni vasali, shock traumatico di grave entità), delle’intensità con cui il colpo era stato sferrato, nonché della posizione reciproca tra aggressore e vittima.
Sezione I, sentenza 7-29 luglio 2009 n. 31221 – Pres. Giordano; Rel. Cassano; Pm(diff.) Montagna; Ri. Petrillo

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Invasione di terreni o edifici – Occupazione di alloggio di edilizia popolare – Causa di giustificazione dello stato di necessità – Applicabilità – Condizioni – Fattispecie. (C.p., articoli 54 e 633)
In relazione all’addebito di occupazione abusiva di un alloggio di edilizia popolare è corretta e congruamente motivata la sentenza di condanna che disattenda la tesi difensiva invocante l’applicabilità della scriminante dello stato di necessità (articolo 54 del C.p.) evidenziando la mancata allegazione di elementi fattuali idonei a consentire valutare se effettivamente ricorresse, per l’imputato e il suo nucleo familiare, il pericolo di un danno grave alla persona, non altrimenti evitabile e in proporzione con il pregiudizio arrecato ( La Corte di merito, in effetti, aveva ammessa una estensione della tutela offerta dall’articolo 54 del C.p. a fattispecie diverse da quelle in cui sono direttamente minacciati i beni dell’integrità personale, così da poterla astrattamente applicabile a situazioni che pongono in pericolo diritti comunque attinenti alla persona umana come tale e, tra essi, quello, primario,ad avere un domicilio; peraltro il giudicante , secondo la Cassazione in modo argomentato e convincente, aveva precisato essere necessario, per la configurabilità della scriminante, la prova della ricorrenza del pericolo e della sua non evitabilità se non attraverso l’azione ordinariamente punita come illecito penale: ciò che nella specie difettava, essendosi in presenza di una mera allegazione dell’interessato sfornita di qualsiasi voglia elemento di aggancio a una realtà fattuale sufficientemente indicata e descritta).
Sezione II, sentenza 22 ottobre – 5 novembre 2009 n. 42422 – Pres. Bardovagni; Rel. Bortolini; Pm (conf.) Salvi; Ric. Di Stefano

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