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Titolo II - Norme di coordinamento (Artt. 207-240-bis)


TITOLO II - Norme di coordinamento

 

 

Art. 207. Ambito di applicazione delle disposizioni del codice.

1. Le disposizioni del codice si osservano nei procedimenti relativi a tutti i reati anche se previsti da leggi speciali, salvo quanto diversamente stabilito in questo titolo e nel titolo III.

 

 

Art. 208. Corrispondenza tra gli istituti e le disposizioni del codice e del codice abrogato.

1. Quando nelle leggi o nei decreti sono richiamati istituti o disposizioni del codice abrogato, il richiamo si intende riferito agli istituti o alle disposizioni del codice che disciplinano la corrispondente materia.

 

 

Art. 209. Corrispondenza tra uffici e organi del codice e del codice abrogato.

1. Quando leggi o decreti indicano uffici o organi giudiziari con la denominazione del codice abrogato, l'indicazione si intende riferita agli uffici o agli organi giudiziari ai quali il codice attribuisce funzioni corrispondenti o analoghe.

 

 

Art. 210. Competenza.

1. Continuano a osservarsi le disposizioni di leggi o decreti che regolano la competenza per materia o per territorio in deroga alla disciplina del codice nonché le disposizioni che prevedono la competenza del giudice penale in ordine a violazioni connesse a fatti costituenti reato.

 

 

Art. 211. Rapporti tra azione civile e azione penale.

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 75 comma 2 del codice, quando disposizioni di legge prevedono la sospensione necessaria del processo civile o amministrativo a causa della pendenza di un processo penale, il processo civile o amministrativo è sospeso fino alla definizione del processo penale se questo può dare luogo a una sentenza che abbia efficacia di giudicato nell'altro processo e se è già stata esercitata l'azione penale.

 

 

Art. 212. Costituzione di parte civile e intervento nel processo.

1. Quando leggi o decreti consentono la costituzione di parte civile o l'intervento nel processo penale al di fuori delle ipotesi indicate nell'articolo 74 del codice, è consentito solo l'intervento nei limiti e alle condizioni previste dagli articoli 91, 92, 93 e 94 del codice.

2. Resta in vigore l'articolo 240 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

 

 

Art. 213. Responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e provvisoria esecuzione.

1. Continua a osservarsi la disposizione dell'articolo 5-bis del decreto-legge 23 dicembre 1976 n. 857, convertito nella legge 26 febbraio 1977, n. 39.

 

 

Art. 214. Arresto o cattura da parte di organi che non esercitano funzioni penali.

1. Sono abrogate le disposizioni di leggi o decreti che prevedono l'arresto o la cattura da parte di organi giudiziari che non esercitano funzioni penali.

 

 

Art. 215. Rilascio del passaporto.

1. E' abrogato l'articolo 3 comma -1 lettera c) della legge 21 novembre 1967, n. 1185.

 

 

Art. 216. Modalità di esecuzione della custodia cautelare, delle pene e delle misure di sicurezza.

1. Continuano a osservarsi le disposizioni di leggi o decreti che prevedono speciali modalità per l'esecuzione della custodia cautelare, delle pene e delle misure di sicurezza in istituti penitenziari.

 

 

Art. 217. Applicazione provvisoria di pene accessorie.

1. E' abrogato l'articolo 140 del codice penale.

2. E' abrogata, altresì, ogni altra disposizione che prevede l'applicazione provvisoria di pene accessorie.

 

 

Art. 218. Ipoteca legale.

1. Sono abrogate le disposizioni del codice penale che prevedono l'ipoteca legale.

2. L'ipoteca legale per illeciti penali prevista da altre disposizioni di legge è sostituita con il sequestro conservativo secondo le norme del codice.

 

 

Art. 219. Associazione segrete.

1. Continuano a osservarsi le disposizioni processuali della legge 25 gennaio 1982, n. 17.

 

 

Art. 220. Attività ispettive e di vigilanza.

1. Quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice.

 

 

Art. 221. Modalità particolari per la denuncia delle notizie di reato.

1. Continuano a osservarsi le disposizioni di leggi o decreti che prevedono modalità diverse da quelle indicate negli articoli 331 e 347 del codice per l'inoltro della denuncia all'autorità giudiziaria ovvero consentono di presentare la denuncia stessa ad altra autorità che a quella abbia l'obbligo di riferire.

 

 

Art. 222. Investigatori privati.

1. Fino all'approvazione della nuova disciplina sugli investigatori privati, l'autorizzazione a svolgere le attività indicate nell'articolo 327-bis del codice è rilasciata dal prefetto agli investigatori che abbiano maturato una specifica esperienza professionale che garantisca il corretto esercizio dell'attività (Comma così modificato dall'art. 24 della legge 7 dicembre 2000, n. 397).

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 135 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, l'incarico è iscritto in uno speciale registro, in cui sono annotate:

a) le generalità e l'indirizzo del difensore committente;

b) la specie degli atti investigativi richiesti;

c) la durata delle indagini, determinata al momento del conferimento dell'incarico.

3. Nell'ambito delle indagini previste dal presente articolo non si applica la disposizione dell'articolo 139 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773.

4. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 103, commi 2 e 5, del codice, il difensore comunica il conferimento dell'incarico previsto dal comma 2 del presente articolo all'autorità giudiziaria procedente (Comma così sostituito dall'art. 24 della legge 7 dicembre 2000, n. 397).

 

 

Art. 223. Analisi di campioni e garanzie per l'interessato.

1. Qualora nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti si debbano eseguire analisi di campioni per le quali non è prevista la revisione, a cura dell'organo procedente è dato, anche oralmente, avviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove le analisi verranno effettuate. L'interessato o persona di sua fiducia appositamente designata possono presenziare alle analisi, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico. A tali persone spettano i poteri previsti dall'articolo 230 del codice.

2. Se leggi o decreti prevedono la revisione delle analisi e questa sia richiesta dall'interessato, a cura dell'organo incaricato della revisione, almeno tre giorni prima, deve essere dato avviso del giorno, dell'ora e del luogo ove la medesima verrà effettuata all'interessato e al difensore eventualmente nominato. Alle operazioni di revisione l'interessato e il difensore hanno diritto di assistere personalmente, con l'assistenza eventuale di un consulente tecnico. A tali persone spettano i poteri previsti dall'articolo 230 del codice.

3. I verbali di analisi non ripetibili e i verbali di revisione di analisi sono raccolti nel fascicolo per il dibattimento, sempre che siano state osservate le disposizioni dei commi 1 e 2.

 

 

Art. 224. Violazione del foglio di via da parte dello straniero.

1. Continuano a osservarsi le disposizioni dell'articolo 152 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 che prevedono l'arresto dello straniero munito di foglio di via obbligatorio che si allontani all'itinerario prescritto.

2. Se l'arresto è convalidato e ricorre taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274 lettere a) e c) del codice ovvero concreto pericolo di fuga, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 280 del codice il giudice, su richiesta del pubblico ministero, dispone l'applicazione di una misura coercitiva.

3. Nei casi di applicazione di misure coercitive a norma del comma 2, si applicano, ridotti di due terzi, i termini di durata previsti dall'articolo 303 del codice per i delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a sei anni, ma la durata complessiva delle misure non può comunque superare il termine di tre mesi.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano non oltre il termine di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del codice.

 

 

Art. 225. Perquisizioni domiciliari.

1. Continuano a osservarsi le disposizioni dell'articolo 41 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dell'articolo 33 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

 

 

Art. 226. Intercettazioni e controlli preventivi sulle comunicazioni.

(Articolo così sostituito dall'art. 5 del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438)

1. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, i responsabili dei Servizi centrali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché il questore o il comandante provinciale dei Carabinieri e della Guardia di finanza, richiedono al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione, l'autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, nonché all'intercettazione di comunicazioni o conversioni tra presenti anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 e 51, comma 3-bis. Il Ministro dell'interno può altresì delegare il Direttore della Direzione investigativa antimafia limitatamente ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis.

2. Il procuratore della Repubblica, qualora vi siano elementi investigativi che giustifichino l'attività di prevenzione e lo ritenga necessario, autorizza l'intercettazione per la durata massima di giorni quaranta, prorogabile per periodi successivi di giorni venti ove permangano i presupposti di legge. L'autorizzazione alla prosecuzione delle operazioni è data dal pubblico ministero con decreto motivato, nel quale deve essere dato chiaramente atto dei motivi che rendono necessaria la prosecuzione delle operazioni.

3. Delle operazioni svolte e dei contenuti intercettati è redatto verbale sintetico che, unitamente ai supporti utilizzati, è depositato presso il procuratore che ha autorizzato le attività entro cinque giorni dal termine delle stesse. Il procuratore, verificata la conformità delle attività compiute all'autorizzazione, dispone l'immediata distribuzione dei supporti e dei verbali.

4. Con le modalità e nei casi di cui ai commi 1 e 3, può essere autorizzato il tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche, nonché l'acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche intercorse e l'acquisizione di ogni altra informazione utile in possesso degli operatori di telecomunicazioni.

5. In ogni caso gli elementi acquisiti attraverso le attività preventive non possono essere utilizzati nel procedimento penale, fatti salvi i fini investigativi. In ogni caso le attività di intercettazione preventiva di cui ai commi precedenti, e le notizie acquisite a seguito delle attività medesime, non possono essere menzionate in atti di indagine né costituire oggetto di deposizione né essere altrimenti divulgate.

 

 

Art. 227. Detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti.

(Articolo abrogato dall'art. 136 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

 

 

Art. 228. Disposizioni speciali in tema di sostanze stupefacenti.

(Articolo abrogato dall'art. 136 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

 

 

Art. 229. Disposizioni speciali in tema di sequestri.

1. Continuano a osservarsi, se più brevi, i termini previsti da leggi o decreti per la trasmissione del verbale di sequestro effettuato dalla polizia giudiziaria e per la successiva convalida. In ogni caso i provvedimenti relativi ai sequestri per il procedimento penale sono assoggettati soltanto ai rimedi previsti dal codice.

 

 

Art. 230. Fermo, arresto e cattura.

1. Le disposizioni dell'articolo 384 del codice si osservano anche quando leggi o decreti prevedono il fermo o l'arresto fuori dei casi di flagranza per delitti punibili con la reclusione superiore nel massimo a tre anni.

2. Ai fini della determinazione di effetti giuridici diversi dalla cattura, se in leggi o decreti si fa riferimento a reati per i quali è previsto il mandato o l'ordine di cattura obbligatorio, il riferimento deve intendersi operato ai delitti non colposi consumati o tentati previsti dall'articolo 380 commi 1 e 2 lettere a), b), d), f), i), del codice nonché, se la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni, dalle lettere c), g), h), dello stesso comma 2. Se il riferimento è fatto a reati per i quali è previsto il mandato o l'ordine di cattura facoltativo, esso deve intendersi operato ai delitti indicati nell'art. 280 del codice diversi da quelli menzionati nel primo periodo del presente comma.

3. Restano in vigore l'articolo 133 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e l'articolo unico comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1980 n. 575.

 

 

Art. 231. Esercizio dell'azione penale da parte di organi diversi dal pubblico ministero.

1. Sono abrogate le disposizioni di leggi o decreti che prevedono l'esercizio dell'azione penale da parte di organi diversi dal pubblico ministero.

 

 

Art. 232. Corrispondenza tra sentenza istruttoria, sentenza di non luogo a procedere e provvedimento di archiviazione.

1. Le sentenze istruttorie di non doversi procedere emesse a norma del codice abrogato sono equiparate, nei corrispondenti casi, ai provvedimenti di archiviazione per mancanza di una condizione di procedibilità o per essere ignoto l'autore del reato ovvero alle sentenze di non luogo a procedere previste dal codice.

 

 

Art. 233. Giudizio direttissimo.

1. Sono abrogate le disposizioni di leggi o decreti che prevedono il giudizio direttissimo in casi, con forme o termini diversi da quelli indicati nel codice.

2. Tuttavia, il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo, anche fuori dei casi previsti dagli articoli 449 e 566 del codice, per i reati concernenti le armi e gli esplosivi e per i reati commessi con il mezzo della stampa.

 

 

Art. 234. Richiesta di sanzioni sostitutive da parte dell'imputato.

1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 248 comma 4, sono abrogati gli articoli 77, 78, 79 e 80 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

 

 

Art. 235. Violazioni di leggi finanziarie.

1. Nei procedimenti relativi a violazioni delle leggi finanziarie continua a osservarsi la disposizione dell'articolo 53 della legge 7 gennaio 1929 n. 4.

 

 

Art. 236. Disposizioni concernenti il tribunale di sorveglianza.

1. Competente a dichiarare l'estinzione della pena in conseguenza della liberazione condizionale o dell'affidamento in prova al servizio sociale è il tribunale di sorveglianza.

2. Nelle materie di competenza del tribunale di sorveglianza continuano a osservarsi le disposizioni processuali della legge 26 luglio 1975 n. 354 diverse da quelle contenute nel capo II-bis del titolo II della stessa legge.

 

 

Art. 237. Eliminazione di iscrizioni dal casellario giudiziale.

(Articolo abrogato dall'art. 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313)

 

 

Art. 238. Individuazione del pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari nei procedimenti di assise.

1. Per i reati di competenza della corte di assise le indagini preliminari sono svolte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale individuato a norma degli articoli 8, 9, 10, 11 e 16 del codice. Con i medesimi criteri è individuato il giudice per le indagini preliminari. E' fatto salvo quanto previsto dagli articoli 51 comma 3-bis e 328 comma 1-bis del codice (Periodo aggiunto dall'art. 4 del D.L. 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8).

2. Il procuratore della Repubblica indicato nel comma 1 partecipa al dibattimento davanti alla corte di assise e, nelle ipotesi di giudizio direttissimo, presenta l'imputato davanti al giudice del dibattimento.

3. Sono abrogati gli articoli 3 e 4 della legge 24 novembre 1951 n. 1324.

 

 

Art. 239. Interruzione della prescrizione (*)

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(*) Sostituisce il secondo comma dell'art.160 del codice penale.

 

 

 

Art. 240. Trattamento sanitario del detenuto.

1. Il provvedimento previsto dall'articolo 11 comma 2 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è adottato con ordinanza dal giudice che procede. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado provvede il magistrato di sorveglianza.

2. Il provvedimento è revocato appena sono cessate le ragioni che lo hanno determinato e può essere modificato per garantire le esigenze di sicurezza che siano sopravvenute. La competenza per la revoca e per la modifica è determinata a norma del comma 1.

 

Art. 240-bis. Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale

(Articolo aggiunto dall'art. 1 del D.L.vo 20 luglio 1990, n. 193)

1. L’art. 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - In materia penale la sospensione dei termini procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, non opera nei procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini.

"La sospensione dei termini delle indagini preliminari di cui al primo comma non opera nei procedimenti per reati di criminalità organizzata (Comma aggiunto dall'art. 21-bis del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356).

"Nei procedimenti per reati la cui prescrizione maturi durante la sospensione o nei successivi quarantacinque giorni, ovvero nelle ipotesi in cui durante il medesimo periodo scadano o siano prossimi a scadere i termini della custodia cautelare, il giudice che procede pronuncia, anche di ufficio, ordinanza non impugnabile con la quale è specificamente motivata e dichiarata l'urgenza del processo. In tal caso i termini processuali decorrono, anche nel periodo feriale, dalla data di notificazione dell'ordinanza. Nel corso delle indagini preliminari l'urgenza è dichiarata nella stessa forma dal giudice su richiesta del pubblico ministero.

"Nel corso delle indagini preliminari, quando occorre procedere con la massima urgenza nel periodo feriale al compimento di atti rispetto ai quali opera la sospensione dei termini stabilita dall'articolo 1, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero o della persona sottoposta alle indagini o del suo difensore, pronuncia ordinanza nella quale sono specificamente enunciate le ragioni dell'urgenza e la natura degli atti da compiere. Allo stesso modo il pubblico ministero provvede con decreto motivato quando deve procedere al compimento degli atti previsti dall'articolo 360 del codice di procedura penale.

"Gli avvisi sono notificati alle parti o ai difensori. Essi devono far menzione dell'ordinanza o del decreto e i termini decorrono dalla data di notificazione.

"La sospensione dei termini non opera nelle ipotesi previste dall'articolo 467 del codice di procedura penale.

"Quando nel corso del dibattimento si presenta la necessità di assumere prove nel periodo feriale, si procede a norma dell'articolo 467 del codice di procedura penale. Se le prove non sono state già ammesse, il giudice, nella prima udienza successiva, provvede a norma dell'articolo 495 dello stesso codice; le prove dichiarate inammissibili non possono essere utilizzate".